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Giudice sportivo, le decisioni settimanali: un punto di penalizzazione al Torre del Greco. Ecco i gironi della Coppa Campania C2 femminile

giudice sportivo [1]

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Il C.R. Campania ha varato con il C.U. C5 n°13 (CLICCA QUI [2]le decisioni inerenti al week-end trascorso. Sono stati composti i gironi della Coppa Campania di C2 femminile, che parte il 14 ottobre (ne parleremo a parte). Un punto di penalizzazione per il Torre del Greco in C2:

“DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Balzano Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Torre Del Greco Futsal per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Longobardi Emilio, calciatore (gara del 28.01.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all’art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Saturnino Giovanni, dirigente accompagnatore della società Asd Torre Del Greco Futsal, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Torre Del Greco Futsal, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Torre Del Greco Futsal, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Saturnino Giovanni con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Balzano Giuseppe l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Torre Del Greco Futsal, ed il suo Presidente Sig. Balzano Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Alla seduta del 1/10/2018 compariva l’avv. delegata dal Presidente della società, Balzano Giuseppe (sia per la difesa personale che per la società). Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Longobardi Emilio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Saturnino Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Balzano Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Torre Del Greco Futsal la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Torre Del Greco Futsal alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Longobardi Emilio una (1) giornata di squalifica; per il dirigente Saturnino Giovanni la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il Presidente Balzano Giuseppe la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Asd Torre Del Greco Futsal la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 100,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito”.