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Playout C1: si gioca il 9 maggio Scalc1one-Maleventum

Paolo Corino [1]

Paolo Corino

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di play-out del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 2014/2015, aggiornato all’esito della delibera della Corte Sportiva di AppelloTerritoriale, relativa alla gara Maleventum – Maddaloni C5, pubblicata nell’apposito paragrafo di questo Comunicato Ufficiale;esse saranno disputate come segue:

 PLAY OUT:

 TURNO UNICO: SABATO 9 MAGGIO P.V. – ore 15.00

12ª contro 13ª    REAL CAIVANESE FUTSALMALEVENTUM  Palawoytila – San Sebastiano al Vesuvio  (9/5)

 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società VICTORIA SOLOFRA conserva il titolo di Calcio a 5 Serie C1, mentre la società LEONI FUTSAL CLUB ACERRA retrocede al Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2015/2016.

 

La società perdente la gara di cui innanzi, o considerata perdente, come dal precedente capoverso, sarà classificata – in conformità all’ordine della posizione acquisita (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), al termine della stagione regolare – al terzultimo posto e, conseguentemente, retrocederà al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2015/2016.

 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

 

Di seguito si pubblica della Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi in data odierna:

 

RIUNIONE DEL 30 APRILE 2015

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Gianluca De Vincentiis, dott. Serafino Mirone, Componenti; Avv. Domenico Imparato Sirica, Rappresentante A.I.A.

 

90. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM / MADDALONI C5 DEL 14.03.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nelle due distinte riunioni del 27 e 30 aprile 2015, nella persona del suo rappresentante, con l’assistenza del legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, in seconda convocazione, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 26.03.2015, pag. 1989, il Giudice sportivo Territoriale ha inflitto alla società reclamante le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, l’ammenda di euro 600,00, nonché l’obbligo di disputa di tre giornate a porte chiuse. Successivamente, sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 27.03.2015, veniva erroneamente riportata la sanzione della squalifica, fino al 13.03.2020, a carico del calcettista Corino Paolo. Quest’ultima deve intendersi “inibizione, fino al 13.03.2020, a carico del dirigente, sig. Corino Paolo”. La gara indicata in epigrafe è stata sospesa dall’arbitro, al 7’ del secondo tempo, come si legge nel rapporto ufficiale, “a causa di reiterati episodi di violenza perpetrati ai danni del direttore di gara da parte del dirigente accompagnatore, sig. Corino Paolo”. Con ricorso proposto nei termini temporali prescritti, la società Maleventum ha proposto appello avverso le citate decisioni del primo Giudice. La tesi difensiva della reclamante può trovare parziale accoglimento. Preliminarmente, questo Collegio ribadisce che la sospensione della gara è stata causata dai reiterati episodi di violenza perpetrati ai danni dell’arbitro n. 1, da parte dei dirigente, sig. Corino Paolo, per cui vanno confermate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’obbligo di disputa di tre gare interne, a porte chiuse. Per quanto attiene alle altre due doglianze (l’inibizione a carico del dirigente, sig. Corino Paolo, nonché la sanzione accessoria pecuniaria di euro 600,00), questo Collegio rileva che, dagli atti depositati, nonché dalle audizioni del direttore di gara e del presidente della società reclamante, con il supporto dell’assistente legale, ed infine dalla puntuale analisi e dalla valutazione complessiva dei fatti riportati, è emersa una ridimensionata responsabilità del tesserato della società Maleventum (rapporto ufficiale dell’arbitro e dichiarazione resa agli di Polizia di Stato). In considerazione di tutto quanto innanzi citato, questo Collegio giudica di dover ridurre le sanzioni impugnate, come di seguito specificato: fino al 13.03.2019 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Corino Paolo; ad euro 450,00 l’ammenda a carico della società, confermando nel resto. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Maleventum, di ridurre al 13.03.2019 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Corino Paolo; ad euro 450.00 l’ammenda a carico della medesima società reclamante: di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

 

 

 

Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 30 aprile 2015

 

Il SegretarioAndrea Vecchione Il PresidenteVincenzo Pastore