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Giudice sportivo: il Procida schiera Lubrano squalificato, i Sanniti vincono a tavolino e restano in C2

saniti [1]GARA DEL 14/ 5/2022 PROCIDA FUTURA – SANNITI FIVE SOCCER Il GST avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo nonché il reclamo inoltrati, nei termini, dall’ASD Sanniti Five Soccer, con il quale la ricorrente rilevava che nella gara in epigrafe la ASD Polisportiva Procida Futura schierava in campo il calciatore Lubrano Lavadera Domenico (nato il 12/12/1985) sebbene non avesse scontata la squalifica residuale di n. 1 giornata sulle 2 inflitte come giusto CU 79/C5 del 14/04/2022 pag. 504 e concludeva di non omologare il risultato della gara e sancire la vittoria della stessa a favore della società ricorrente. Rilevato che effettivamente col CU 79/C5 del 14/04/2022 al sig. Lubrano Lavadera Domenico era stata inflitta la squalifica per n. 2 gare effettive, per la gara effettuata il 09/04/2022; rilevato, altresì, che in data 07/05/2022 il sig. Lubrano Lavadera Domenico non ha partecipato alla gara tra le società Sporting Stabia c/ Football Club Procida. Rilevato che la società Football Club Procida riposava nel turno dei Play out del 29/04/2022. Rilevato che effettivamente il Lubrano Lavadera Domenico ha scontato solo una giornata di squalifica nella gara del 07/05/2022. Rilevato che effettivamente il Lubrano Lavadera Domenico ha giocato irregolarmente nella gara in epigrafe. Visto l’art. 10 comma 1 e 7 del CGS, PQM A)Accoglie il ricorso proposto dalla società ASD Sanniti Five Soccer e, per l’effetto, infligge alla società ASD Polisportiva Procida Futura la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6 in favore della ASD Sanniti Five Soccer; B) Infligge al calciatore Lubrano Lavadera Domenico della società ASD Polisportiva Procida Futura, la squalifica per una giornata oltre a quella ancora da scontare; C) Commina alla società ASD Polisportiva Procida Futura l’ammenda di Euro 100,00 per aver impiegato un calciatore in corso di squalifica; D) Infligge al sig. Scotto di Ciccariello Antonio, dirigente addetto all’ufficiale di gara, l’inibizione fino al 23/05/2022; E) Ordina restituirsi alla società reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. E) Ordina restituirsi alla società reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. SOCIETÀ PERDITA DELLA GARA: PROCIDA FUTURA Vedi delibera