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Dal primo luglio entra in vigore la Riforma dello Sport: capiamo la nuova normativa

à [1]La Riforma dello Sport (decreto legge n.36/2021 e s.m.i.) salvo ulteriori spostamenti debutterà il primo luglio 2023, ma nel concreto di cosa parla e cosa concretamente comporterà questo cambiamento normativo soprattutto sul comparto dilettantistico, cercheremo di spiegarlo in maniera concisa e semplice sperando di essere abbastanza sintetici e soprattutto chiari, utilizzando le fonti ad oggi in nostro possesso. Per una illustrazione più ottimale della nuova normativa destinata ad avere un impatto di grande rilievo sulla fiscalità dilettantistica, abbiamo preferito spezzare in due l’argomento, altrimenti eccessivamente articolato vista anche sua complessità, demandando gli aspetti pratici introdotti dalla Riforma ad un successivo servizio.
Partiamo da un dato di fatto: i compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esisteranno più, le collaborazioni – chiamiamole così – assumeranno due forme: lavoro sportivo o volontariato puro.
Andando nello specifico la Riforma dello Sport interessa atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, cioè ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Il lavoratore sportivo, quindi, nel concreto, sarà colui che eserciterà l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.
Partendo da questo presupposto che spiega in maniera chiara quale sia la figura del lavoratore sportivo, andiamo a spiegare nello specifico secondo la riforma le sue nuove entità.
– Volontariato sportivo: potrà essere inquadrato in questa categoria solo colui che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
– Lavoro sportivo: In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa, in pratica è un rapporto di lavoro autonomo che presenta caratteristiche tipiche di un lavoro subordinato) con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In forma esemplificativa potremmo creare 3 macro aree:
– APPRENDISTATO: le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.
– AREA DEL PROFESSIONISMO: nel settore professionistico “la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato.
– AREA DEL DILETTANTISMO: la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti delle singole  Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
Chiudiamo qui la prima parte delle novità che introdurrà la Riforma dello Sport. Seguirà un focus su quelle che saranno le novità più tecnico-gestionali dal punto di vista della salute e della sicurezza, sulle comunicazioni obbligatorie, sulla contribuzione INPS e sulla franchigia fiscale.

 

Fonte: www.calcioa5anteprima.com