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Ripetizione gara Catania: il Napoli si riserva di fare dichiarazioni ufficiali nei prossimi giorni

unnamed [1]Il Lollo Caffè Napoli si riserva di fare comunicazioni ufficiali nei prossimi giorni in merito alla sentenza del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara contro la Meta Catania.

GARA DEL 11/01/2019: ASD META C5 – ASD NAPOLI CALCIO A 5
Reclamo proposto dalla Società:ASD Meta C5
Il Giudice Sportivo,

Dagli atti ufficiali rileva che l’incontro in oggetto è stato sospeso definitivamente dall’arbitro al 10’,04” del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal soffitto dell’impianto sportivo che a seguito dell’imperversare di un temporale rendevano vani i tentativi posti in essere dagli inservienti della società ospitante di asciugare il terreno
ed eliminare l’inconveniente verificatosi. Il direttore di gara dopo circa 20 minuti d’interruzione, constatato che nonostante il prodigarsi di più persone, il terreno continuava ad essere bagnato con conseguente
pregiudizio per l’incolumità degli atleti, decretava la sospensione definitiva dell’incontro. La società ASD META C5 in merito a quanto sopra descritto richiede che venga disposta la ripetizione dell’incontro non ritenendosi responsabile in alcun modo dell’accaduto. All’uopo allega
dichiarazione rilasciata dalla Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici del Comune di Catania ove è specificato che la causa dell’evento sia determinata dalle piogge di eccezionale intensità e di carattere alluvionale e ciclonico che hanno interessato la città di Catania danneggiando diverse strutture e immobili comunali, con conseguente sollevamento e lacerazione di una parte dell’impermeabilizzazione delle coperture relative. In tale documento è precisato che la società ASD META C5 è semplice affittuaria dell’impianto, la manutenzione ordinaria del quale è di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale. Contro deduce la società ASD NAPOLI CALCIO A 5 chiedendo che in danno della società ASD META C5 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 1 del C.G.S. in quanto
oggettivamente responsabile degli eventi che hanno determinato la sospensione dell’incontro. Tale tesi non può essere condivisa. E’ pur vero che nella locazione di un immobile il conduttore deve provvedere ad averne cura secondo la c.d. “diligenza del buon padre di famiglia” ma tale “adagio” non può essere applicato al caso di specie in quanto l’impianto sportivo viene affittato da diverse società che praticano altre discipline quali pallavolo o pallacanestro e non condotto in uso esclusivo dalla società ASD META C5. Di conseguenza non si può addebitare l’anomalia verificatesi sul soffitto dell’impianto alla Società ospitante, tenuto conto dell’uso promiscuo e polivalente al quale è destinato il palazzetto. A conferma di tale assunto vige la precisazione fornita dal comune che “tutte le opere inerenti la manutenzione ordinaria sono a suo esclusivo carico”, ragion per cui, anche nell’ipotesi che una carenza vi sia stata, di tale omissione non può rispondere la società ASD
META C5 che è semplice conduttrice con l’unico obbligo di provvedere al pagamento del canone d’affitto per le singole gare.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.533 del 15/01/2019 si dispone la ripetizione della gara in epigrafe sussistendo valide e certificate ragioni per dichiarare che la sospensione sia avvenuta per una serie di motivi non imputabili alla società ospitante e si rimettono gli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti successivi.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/01/2019

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro