E' stato accolto, dal giudice sportivo, il reclamo presentato dal Marianella 3 Soccer per contestare la posizione irregolare di un giocatore della Pro Juventute S. Anna. Di conseguenza il team del patron Piccolo batte a tavolino la squadra di Afragola nella gara play off di sabato scorso ed accede al girone all'italiana che assegnerà un posto nel massimo campionato regionale. Questa è la sentenza emessa questa mattina dal Comitato Regionale Campania.
RECLAMO S. ROCCO 3 SOCCER – GARA PRO JUVENTUDE S. ANNA / SAN ROCCO 3 SOCCER DEL
16/5/09 C/5 C2 PLAY OFF
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società San Rocco 3 Soccer, nei termini abbreviati per la gare di play off e play out dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a cinque della L.N.D., così come statuiti dal C.U. n. 101/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 81 del 5/3/09 del C.R. Campania, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, alla gara in epigrafe ha partecipato, a favore della società Prov Juventude S. Anna, il calciatore Ciabatta Giacomo, nato il 12/6/1984, che non aveva titolo, in quanto gravato da squalifica, sanzione pubblicata sul C.U. n. 90 del 9/4/09, pag. 2180, del C.R. Campania. Infatti, nella gara Pro Juventude S. Anna – San Marco 2006 del 28/3/09, il nominato calciatore veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica di due giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata, in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella della sanzione, esattamente nella gara del 18/4/09 (prima gara dopo la sosta delle festività pasquali). Dagli accertamenti esperiti risulta che il calciatore Ciabatta Giacomo è stato inserito nelle distinte delle gare del 18 e del 25 aprile u.s. Poiché, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore sia inserito in distinta (peraltro, nel Calcio a Cinque l'inserimento in distinta equivale a partecipazione alla gara), il predetto calciatore nella gara oggetto del reclamo (prima gara successiva a quella del 25 aprile 2009), era in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. In ragione del suo utilizzo, la società Pro Juventude S. Anna deve essere, quindi, sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5, lettera a), del CGS. Per tali motivi;
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società San Rocco 3 Soccer, di infliggere a carico della società
Pro Juventude S. Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 CGS, la sanzione della punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
Ecco il nuovo calendario del girone a 3:
Sabato 23 maggio: Sarno-Marianella
Sabato 30 maggio: Ceppaloni-Sarno
Sabato 6 giugno: Marianella-Ceppaloni