Sono state notificate pochi minuti fa le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare Afragola-Luzzatti e Partenope-S. Egidio. Rinviata la decisione per quanto riguarda l'assenza dell'Eboli in quel di Solofra. Sospesa l'omologazione di Octajano-Belvedere in attesa di ulteriori accertamenti come aveva anticipato punto5.it:
GARA FULGOR OCTAJANO – BELVEDERE DEL 18/4/09
Il G.S.T., visto il referto, visti gli atti ufficiali, sospende l'omologazione tecnica dell'incontro in attesa di
ulteriori accertamenti. In ordine ai provvedimenti immediatamente applicabili si rimanda alla camicia di gara.
Il Luzzatti vince a tavolino contro il team di mister Mugione. Ecco la sentenza:
GARA AFRAGOLA S.R.L. – LUZZATTI CALCIO DEL 25/3/09
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 89 del 2/4/09, letto il referto arbitrale ed il supplemento allo
stesso, preliminarmente rileva che, nonostante fosse stata regolarmente richiesta la presenza della F.P., la
stessa non era presente sul terreno di gioco. Al 29° del secondo tempo l'arbitro sospendeva definitivamente
la gara poiché non erano più sussistenti le condizioni per continuare regolarmente la stessa a causa del
comportamento antisportivo e intimidatorio dei tesserati della società Afragola S.R.L. nei suoi confronti. Gli
avvenimenti che hanno determinato la sospensione della gara risalgono al provvedimento di espulsione del
sig. Magione Pitero, allenatore dell'Afragola, per essere entrato sul terreno di gioco al fine di colpire
l'arbitro, non riuscendovi per la prontezza di quest'ultimo e per l'intervento di una persona estranea che
evitava il degenerare della situazione. Nel contempo proprio sostenitore, dall'ingresso al terreno di gioco,
profferiva ingiurie e minacce all'indirizzo dell'arbitro, ed a questo si univa lo stesso allenatore dell'Afragola,
una volta uscito dal terreno di gioco. Dopo pochi secondi dalla ripresa del gioco, a seguito di una decisione
tecnica dell'arbitro, entravano indebitamente sul terreno di gioco i sigg. Milone Gennaro, dirigente (Luzzatti)
e Scognamiglio Massimo, allenatore (Luzzatti), per protestare nei confronti dell'arbitro, e sebbene
quest'ultimo lo allontanasse dal terreno di gioco, il sig. Milone Gennaro rifiutava di allontanarsi prontamente
reiterando il proprio comportamento irriguardoso ed estorsivo nei confronti dell'arbitro, ritardando la ripresa
del gioco. A questo punto entravano i tifosi della società locale sul terreno di gioco, determinando una
situazione generale di caos, e pertanto, rilevata l'impossibilità a proseguire regolarmente la gara l'arbitro
sospendeva la stessa definitivamente temendo anche per la propria incolumità. Per tutto quanto innanzi, in
applicazione dell'art. 17 CGS;
DELIBERA
di infliggere alla società Afragola S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-6. Per i provvedimenti disciplinati nei confronti dei singoli si rimanda alla camicia di .
Confermato, invece, il risultato maturato sul campo nella sfida Partenope-S. Egidio sospesa per ritiro dei padroni di casa:
GARA PARTENOPE – S. EGIDIO DEL 18/4/09
Il G.S.T., letto il referto arbitrale ed i suoi allegati, rileva che al 28° minuto del secondo tempo, a seguito di
una decisione arbitrale, i calciatori della società Partenope abbandonavano il campo per protesta nei
confronti del direttore di gara. Considerato che tale comportamento configura le ipotesi di cui all'art. 53,
comma 2, delle N.O.I.F. ("La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra
manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in
svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a
cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di
un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.
1 comma 1 del C.G.S."). Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.,
DELIBERA
di infliggere, per rinuncia, alla società Partenope la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 1-7 (acquisito sul campo, al momento della sospensione), la penalizzazione di un
punto in classifica e l'ammenda di € 500.00.gara.
Rinviata la decisione su Solofra-Eboli.
Infine è stato dichiarato inammissibli il ricorso presentato dal S. Egidio dopo la partita Belvedere- S. Egidio. Vi è stata soltanto una riduzione delle giornate di squalifica al pivot Ferraioli:
RECLAMO SANT'EGIDIO – GARA BELVEDERE C5 / SANT'EGIDIO DEL 28.03.2009 – CALCIO A
CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sant'Egidio, avverso le decisioni del
Giudice Sportivo Territoriale in ordine alla gara in epigrafe, preso atto che il direttore di gara, nonostante
convocato due volte, non si è presentato, osserva: l'impugnazione, relativa al risultato della gara, deve
giudicarsi inammissibile, in quanto non corredata dalla prova della contestuale spedizione del reclamo
medesimo alla società controparte. Quanto, invece, alla richiesta di riduzione della sanzione a carico del
calciatore Ferraioli Francesco Luigi, questa C.D.T. giudica congruo e corrispondente ad un sua equa
commisurazione la riduzione della squalifica a quattro a tre giornate di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, per la parte relativa al risultato della gara; di ridurre a tre
giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Ferraioli Francesco Luigi; nulla dispone
addebitarsi in ordine alla tassa reclamo, non versata.