Il GST, come emerge dal C.U. n°32 (LEGGI QUA), si è espresso in merito al giallo di Casa Sanniti. Pubblichiamo la sentenza integrale.
Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società
Sanniti Five Soccer; rilevato che gli stessi sono pervenuti oltre il termine, di cui al C.U. FIGC 161/A del 4.02.2022
(termini procedurali abbreviati per le gare di play off e play out); P.Q.M. delibera di dichiarare il reclamo
inammissibile e, per l’effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 3/3; dispone incamerarsi il
contributo di accesso alla giustizia sportiva.
Il GST vista la documentazione inoltrata dalla società Sanniti Five Soccer visti gli artt. 64 65 67 CGS rileva la
propria incompetenza sul punto e ordina la trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.