Audio. Il giudice sportivo dispone la ripetizione della gara tra Ceccano e Napoli Vesevo, il presidente Edoardo Cardillo non ci sta: “Non abbiamo ricevuto alcun atto in merito alla chiusura del palasport per problemi di pubblica sicurezza”.
GARE DEL 02/02/2008
RECLAMO
GARA DEL 12.01.2008: VETUS CECCANO ? NAPOLI VESEVO
Richiesta di sussistenza di causa di forza maggiore prodotta dalla societ? VETUS CECCANO
in merito al mancato svolgimento dell?incontro VETUS CECCANO ? NAPOLI VESEVO.
La societ? VETUS CECCANO ha prodotto regolarmente secondo la procedura prevista
dall?art. 53 delle N.O.I.F., la richiesta di sussistenza di causa di forza maggiore riguardo alla
mancata disputa dell?incontro in oggetto.
La societ? NAPOLI VESEVO, dal suo conto, ha controdedotto chiedendo in danno della
societ? VETUS CECCANO la comminatoria prevista dall?art. 17 del C.G.S. in quanto
responsabile oggettivamente della mancata effettuazione della gara in questione.
Al riguardo si osserva che l?incontro non ha potuto essere disputato in quanto
l?Amministrazione comunale, proprietaria dell?impianto, ha emanato, poche ore prima
dell?orario d?inizio, un?ordinanza con la quale si disponeva la chiusura del palazzetto per
inagibilit? causata da distacchi di intonaco dal soffitto che potevano arrecare pregiudizio
all?incolumit? del pubblico e dei calciatori.
Il breve lasso di tempo intercorrente tra l?emanazione del provvedimento e l?orario di inizio
dell?incontro non ha consentito alla societ? VETUS CECCANO di poter reperire in tempo utile
altra struttura omologata nella quale poter far disputare la gara.
Si ritiene che l?emanazione dell?atto amministrativo di inagibilit? dell?Amministrazione
comunale di Ceccano abbia natura decisoria nel definire la questione in esame in quanto ha
posto la societ? VETUS CECCANO nell?impossibilit? sopravvenuta di poter ricercare in tempo
utile una soluzione alternativa idonea a far disputare l?incontro.
N? si pu? accogliere la tesi della societ? NAPOLI VESEVO con la quale ? sostenuto
comunque che la societ? VETUS CECCANO fosse consapevole della precariet? del soffitto del
palazzetto ed abbia sollecitato l?adozione del provvedimento di inagibilit?, in quanto le
motivazioni di salvaguardia della incolumit? pubblica adottate per motivi d?urgenza
dall?Autorit? Statale o comunale hanno efficacia prevalente sui regolamenti di gioco delle
manifestazioni sportive.
P.Q.M.
Visti gli artt. 29 e 34 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F., a scioglimento della riserva di cui al C.U.
n. 358 del 16.01.2008, decide:
– di riconoscere la sussistenza della causa di forza maggiore che ha impedito la disputa della
gara VETUS CECCANO ? NAPOLI VESEVO disponendo la remissione degli atti alla Divisione
Calcio a Cinque per gli adempimenti connessi alla effettuazione dell?incontro;
– di addebitare alla societ? controricorrente NAPOLI VESEVO la relativa tassa di reclamo.