Non abbiamo immediatamente fatte d ichiarazioni a proposito della mancata disputa della gara tra il Maddalon i Calcio a 5 e la Junior Domitia del 6/2/2016, perché quello ch’è successo è di una gravità tale che deve far riflettere tutto il calcio a 5 Campano e che certamente aprirà tra gli operatori una riflessione di non poco conto .
Il commissario di campo, a seguito di designazione da parte del comitato regionale campano , designazione che lo stesso non è stato in grado di esibire, a nostra richiesta e alla presenza della forza pubblica, per capire l’incarico affidatogli, ha desistito a rispondere a ns. specifiche richieste quali se era in possesso della ricevuta postale con la quale ci era stata consegnata la missiva in questione oppure contattare qualche componente del comitato regionale pe r le nostre doglianze in proposito . NIENTE
Comunque non abbiano nulla da rimproverare al Commissario di Campo , il quale non ha fatto altro, secondo lui, quello che gli è stato imposto dal Comitato Regionale.
Comunque la lettera in possesso del commissario di campo NON E’ MAI PERVENUTA ALLA SOCI ETA’ .
Alle ore 15,31, dopo che gli arbitri avevano deciso di non far disputare la gara , abbiamo provveduto,via fax a preannunciare ricorso al GST e fatta comunicazione al Commissario Straordinario per quanto accaduto, chiedendo un immediato incontro .
E’ INUTILE DESCRIVERE LA DELUSIONE PROVATA E LA MORTIFICAZIONE SUBITA ANCHE AL COSPETIO DI TUTII I PRESENTI ATLETI E PUBBLICO.
Una domanda ci siamo posto, e crediamo devono tenerla presente tutti gli addetti che operano nel calcio a 5. E’ possibile che una semplice comunicazione senza far riferimento a nessun appiglio giuridico previsto dal codice di giustiz ia civile o dalle leggi vigenti possa annullare una gara di calcetto regolarmente programmata dagli organi preposti?
La gara viene annullata se alla base vi è una riscossione coatta, come previsto dall’art. 53 comma 6 delle NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FIGC. Orbene ,ammesso e non concesso che la lettera in questione, in possesso del commissario di campo, fosse pervenuta alla Società , dalla stessa non si evince il procedimento con il quale si è giunto alla riscossione coatta , non si evince il nominativo responsabile del procedimento e quant ‘altro previsto dall’art 8 della legge n. 241/1990, per cui l’atto deve essere considerato nullo .
Quanto successo reca danni solo al Maddaloni Calcio a 5 o anche alle altre società partecipanti al campionato Cl , in particolar modo per quelle che lottano per non retrocedere? Se quanto accaduto non risponde a norme giuridiche che il caso richiede, potrebbe ipotizzarsi UN INTERESSE PRIVATO IN ATII D’UFFICIO?
La società , così come comunicato il preannuncio di ricorso, ha predisposto il relativo ricorso e dato mandato ad un legale per tutti i provvedimenti consequenziali che il caso richiede.
Maddaloni, li 09/02/2016
Addetto Ufficio Stampa Maddaloni Calcio a 5