Si apprende dal comunicato ufficiale di oggi la decisione del giudice sportivo di rigettare il doppio reclamo del Mugnano in seguito alla gara con l'Eboli, in cui il team del dg Costantino lamentava un clima oltremodo ostile e il tesseramento in qualche modo irregolare del tecnico eburino Naimoli, confermando così il risultato di 9 a 3 maturato sul campo. I provvedimenti sono comunque significativi: forte multa all'Eboli e squalifica a Naimoli, reo di essere in panchina fosse già squalificato. Il Mugnano dovrà invece fare a meno per il ritorno di Longobardi e Rinaldi, entrambi fermati dalla giustizia sportiva rispettivamente per cinque e due turni. Ecco tutte le decisioni del giudice sportivo.
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1
RECLAMO REAL SANTA MARIA CALCIO A 5 – GARA FINAG SISLEY EBOLI / REAL SANTA MARIA
CALCIO A 5 DEL 7/5/2011
Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto relativo alla supposta posizione irregolare di
calciatori, rileva, nel merito, che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società
reclamante si duole che il tesserato Naimoli Gaetano (tesserato per la società Finag Sisley Eboli abbia
partecipato alla gara de qua sebbene fosse in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. 112 del
21/4/2011, pag. 2542. Dagli atti ufficiali di gara emerge che l’innanzi indicato tesserato, sebbene fosse in
effetti ancora in corso di squalifica, ha avuto accesso alla panchina della società Finag Sisley Eboli,
svolgendo la funzione di dirigente accompagnatore. Tale carica, non influisce affatto con il regolare
svolgimento della gara, e non è ricompressa tra quelle previste dall’art. 29, comma 7, che prevede
l’applicazione dell’art. 17, comma 5. Conseguentemente la partecipazione del Dirigente Accompagnatore,
sebbene in corso di squalifica, non può comportare l’applicazione dell’art. 17 del C.G.S., e la gara in
epigrafe + da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real S. Maria Calcio a 5, di confermare il risultato
acquisito sul campo, e dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
Infligge, altresì, alla società Finag Sisley Eboli C5 l’ammenda di € 200 per aver inserito nella distinta,
quale dirigente accompagnatore, proprio tesserato, in corso di squalifica.
— GARE DI PLAY-OUT DEL 7/ 5/ 2011 —
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
E. 270 FINAG SISLEY EBOLI C5
per aver consentito ad un proprio tesserato di sedere in panchina, benché in corso di squalifica; propri
sostenitori, ingiuriavano un tesserato della squadra avversaria. (Rapporto C.C.)
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. fino al 6/ 9/2011 al sig. NAIMOLI
GAETANO (FINAG SISLEY EBOLI C5) sedeva in panchina, benché inibito ed iscritto in distinta
(decorrenza della squalifica dal 14/5/2011, data di scadenza della precedente squalifica).
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. fino al 16/ 5/2011 al sig. DI PIETRO
GERARDO (FUTSAL GLADIATOR)
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per cinque gare effettive
LONGOBARDI VINCENZO (Real Santa Maria Calcioa5)
espulso per aver colpito con una gomitata un calciatore della squadra avversaria, nell'allontanarsi dal
terreno di giuoco, minacciava i tesserati della squadra avversaria e tentava di agggredire alcuni di
essi seduti in panchina. (Rapporto C.C.)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due gare effettive
RINALDI ANTONIO (Real Santa Maria Calcioa5) – Rapporto C.C.
Ammonizione (I infr)
SANSONE DONATO (Finag Sisley Eboli C5)
CIOPPA GIANLUCA (Futsal Gladiator)
DANIELE FABRIZIO (Futsal Gladiator)
MURANTE PASQUALE (Futsal Gladiator)
DI FEDE PELLEGRINO (Mario Simaldone C5)
GIACALONE FRANCESCO (Real Santa Maria Calcioa5)
LONGOBARDI VINCENZO (Real Santa Maria Calcioa5)
MONTUORI CARMINE (Real Santa Maria Calcioa5)
RINALDI ANTONIO (Real Santa Maria Calcioa5)