Questa è la sentenza apparsa sul comunicato ufficiale del 4 luglio. La redazione di Punto 5, da sempre garantista, darà la possibilità ai soggetti interessati e ai suoi legali di esporre le loro tesi se lo dovessero ritenere opportuno, ringraziando il signor Mario Rossi per la disponsibilità totale con il nostro organo di stampa in questi anni ogni volta che è stato necessario. Siamo sicuri che saprà difendere le sue ragioni nelle sedi opportune e lo stesso vale per Primicile e Vitolo.
N. 62. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: SIG.NA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI TORRE DEL GRECO); SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI CASTELLAMMARE DI STABIA); SIG. MARIO ROSSI (DESIGNATORE DEGLI ARBITRI DEL CALCIO A CINQUE DEL C.R.A. CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell’1 giugno 2011, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4833/91, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le violazioni in essa specificate; tanto premesso
OSSERVA:
con delibera n
.
Ufficiale n. 126 del 19.05.2011, pag. 2754, questa Commissione Disciplinare Territoriale aveva rigettato la
richiesta di patteggiamento, proposto ex artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulata e
concordata dai deferiti, sig.na Nunzia Ilaria Primicile, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli e sig. Mario Rossi, ed il
rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore Avv. Alfredo Sorbo. Nella richiamata riunione,
questa C.D.T. aveva, altresì, disposto di rinviare la decisione all’udienza del 20.06.2011, sancendo che il
Collegio giudicante, relativo a questa seconda, successiva riunione, dovesse essere composto da membri,
che non avessero partecipato alla citata riunione del 2 maggio 2011. Al riguardo, deve sottolinearsi, in via
preliminare, che il Collegio giudicante, relativo a questa seconda riunione, è effettivamente composto da
membri, nessuno dei quali ha partecipato alla prima, più volte cennata udienza del 2 maggio 2011. Tanto
premesso, alla riunione del 20 giugno 2011 sono risultati presenti i rappresentanti della Procura Federale,
nella persona del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, nonché del Sostituto Procuratore,
Avv Alfredo Sorbo, ed i deferiti, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, arbitro effettivo della Sezione A.l.A. di
Castellammare di Stabia, sig. na Nunzia Ilaria Primicile, arbitro effettivo della Sezione A.l.A di Torre del
Greco, e sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri del calcio a cinque del C.R.A. Campania, tutti e tre
assistiti dal difensore, che ha sollevato un’eccezione preliminare, sostenendo che la vicenda disciplinare in
esame fosse stata già oggetto di provvedimento d’archiviazione, come dalla comunicazione della Procura
Federale, prot. 6236/1728 pf 09/10 GR/mg del 7 marzo 2011. La Procura Federale, preso atto del
provvedimento di rigetto della C.D.T., di cui alla precedente riunione del 2 maggio 2011, in ordine alle
sanzioni concordate tra le parti, ribadisce ai deferiti la contestazione delle incolpazioni, di cui al
procedimento disciplinare in esame. L’avvocato difensore esibisce una documentazione, della quale chiede
l’acquisizione agli atti del procedimento medesimo. In particolare consegna alla C.D.T., in copia, lettere
raccomandate spedite dalla Procura Federale agli odierni deferiti, che, a suo avviso, hanno ad oggetto le
medesime contestazioni, di cui al procedimento disciplinare in corso. In via specifica, il difensore deposita
l’innanzi cennata comunicazione della Procura Federale, prot. 6236/1728 pf 09/10 GR/mg del 7 marzo
2011, con la quale era stata rappresentata ai deferiti l’archiviazione del procedimento, con indicazione,
quale oggetto: “Accertamenti sui fatti accaduti in occasione della gara San Gregorio – Alma Salerno del
29/05/2010 del Campionato Regionale di Calcio a 5”. Al riguardo, l’avvocato difensore degli incolpati ha
invocato l’applicazione del principio del
“ne bis in idem”
della documentazione da parte della difesa, contestando l’inammissibilità della richiesta di acquisizione, in
ragione del fatto che la citata comunicazione attiene ad un procedimento disciplinare diverso da quello in
discussione ed originato da fatti altrettanto diversi. Per il vero, si prende atto che il procedimento disciplinare
in esame è contraddistinto dalla sigla
Proc.: 0091 2010-2011 Ind. 040 2010-2011
“Accertamenti dei reali fatti avvenuti prima dell’inizio della gara di calcio a 5 Serie C2 San Gregorio – Alma
Salerno del 29/5/2010”. La C.D.T., di conseguenza, dichiara inammissibile l’istanza della difesa, anche in
ragione della valutazione che, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, eventuali atti a
discolpa avrebbero dovuto essere comunicati e depositati entro il termine perentorio del 16 giugno 2011,
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come specificato nell’atto di contestazione di questa Commissione. Questa C.D.T., altresì, puntualizza che
non possa essere invocato il principio del
“ne bis in idem”,
hanno costituito, in precedenza, oggetto di giudicato sportivo: invero, quelli relativi al procedimento in atto
sono “avvenuti prima dell’inizio della gara”, mentre quelli, di cui all’archiviazione, sono “accaduti in
occasione della gara” (ovvero, si ribadisce: “in occasione” e non “prima” di essa). La Procura, nella persona
del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, conclude quindi chiedendo che siano inflitte le
sanzioni, di seguito indicate: a carico degli arbitri effettivi, sig.na Nunzia Ilaria Primicile e sig. Giovanni Vitolo
Ferraioli, l’inibizione per mesi tre; a carico del sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri di calcio a cinque del
C.R.A. Campania, la sanzione dell’inibizione per mesi sei. In ordine alle proposte sanzioni, il Procuratore
Federale Vicario espone le relative motivazioni. Prende, quindi, la parola il difensore dei deferiti, il quale
enuncia le proprie obiezioni: che il presidente della società San Gregorio sia stato sanzionato dal Giudice
Sportivo Territoriale con l’inibizione per mesi cinque, per le minacce e frasi ingiuriose rivolte al direttore di
gara; che i deferiti non abbiano violato l’obbligo della verità nella redazione degli atti e nelle dichiarazioni
rese alla Procura Federale; che i Commissari di Campo fossero giunti sul campo di gara allorquando i fatti
erano già accaduti; che, in riferimento alla sanzione, l’accordo, poi rigettato dalla C.D.T., non significava
accettazione e riconoscimento di responsabilità, ma era stato determinato da motivazioni diverse; che il
designatore, sig. Mario Rossi, era giunto sul campo di gara soltanto successivamente e non al momento
indicato dal presidente della società San Gregorio, sulla cui attendibilità non può non incidere, ad avviso del
difensore dei deferiti, la sanzione inflitta al medesimo dal G.S.T.; che non esiste, a suo parere, una norma
che vieti ad un organo tecnico, quale il sig. Mario Rossi, di avere contatti con gli arbitri, né di frequentare gli
spogliatoi prima di una gara; che i deferiti non si sono mai contraddetti; che i Commissari di Campo, giunti
dopo gli eventi, non fossero in grado di ricostruire compiutamente tutti i fatti, inclusa la successione degli
eventi, quest’ultima in grado di incidere sul giudizio di responsabilità; che non corrisponda al vero che i
direttori di gara ed il designatore siano andati via con la stessa auto, in quanto l’auto dell’organo tecnico era
parcheggiata distante dal campo di gara; che il comportamento “stizzito” del sig. Rossi risulta, a suo avviso,
privo di concretezza e basato sulla valutazione dei Commissari di Campo, i quali non potevano esprimere
un giudizio di stigmatizzazione del comportamento del Rossi, in quanto non presenti dall’inizio dei fatti. Il
difensore conclude chiedendo il proscioglimento dei deferiti, in quanto la volontà pregressa di un accordo
sulle sanzioni era da intendere quale manifestazione di voler chiudere la vicenda in breve termine, non
quale riconoscimento di responsabilità. La Procura Federale replica, sul punto relativo alla facoltà
dell’osservatore arbitrale di frequentare gli spogliatoi e gli arbitri prima, durante e dopo la gara, precisando
che l’organo tecnico possa avere contatti con i direttori di gara solo al termine della gara e che l’osservatore
non aveva la facoltà di modificare l’incarico di visionatura arbitrale (che gli era stato assegnato in relazione
ad un’altra gara), senza una preventiva autorizzazione. Il sig. Mario Rossi, chiesto ed ottenuto di rendere
dichiarazioni, precisa che gli Organi Tecnici Regionali (quale egli è) non vengono designato. A precise
domande della Commissione, il sig. Rossi risponde: di essere il designatore regionale degli arbitri di calcio a
cinque; che della sua attività rende conto al presidente del Comitato Regionale Arbitri; che il suo è un
incarico annuale; che comunica al presidente del C.R.A. Campania la gara che va a visionare; che la sua
abituale comunicazione al presidente del C.R.A. non configura una richiesta di autorizzazione, in quanto egli
si “autodesigna” e può anche autonomamente decidere – per giustificati motivi – di cambiare la propria
destinazione. La C.D.T., valutata la pesante gravità della vicenda, accertata dalla Procura Federale;
sottolineata la considerevole valenza negativa, in senso sia morale, sia etico, sia sportivo, sia disciplinare,
delle incolpazioni a carico dei deferiti; tenuto conto che essi sono stati imputati, in ambito sportivo, dal
competente Organo, la Procura Federale, innanzitutto di “aver eluso di dire la verità in molti punti delle
dichiarazioni rese al Collaboratore Federale”; tenuti presenti gli aspetti di ancor più rilevante gravità, che
scaturiscono dalla valutazione che la richiamata “elusione di verità” concerne i tre deferiti, sia singolarmente
intesi, sia nella globalità delle loro dichiarazioni, con connotazioni ancor più significative in relazione al sig.
Mario Rossi, in ragione della sua specifica qualifica di dirigente arbitrale, ossia di persona fisica, alla quale è
demandata l’educazione e la formazione dei direttori di gara, per lo svolgimento della cui funzione il primo
requisito si individua nella sincerità e nella lealtà; puntualizzato che gli arbitri ed i dirigenti arbitrali sono, a
ben giusta ragione, salvaguardati dalle norme sportive, anche sotto l’aspetto della notoria, indiscussa
valenza di fonte privilegiata di prova, attribuita alle loro refertazioni ed alle loro dichiarazioni; rimarcata la
chiara, incontrovertibile incompatibilità delle funzioni, da ciascuno dei deferiti espletate, con il
comportamento accertato dalla Procura Federale ed a ciascuno di essi addebitato ed imputato; valutato
che, a titolo comparativo ed esemplificativo, la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Toscana,
come dal Comunicato Ufficiale n. 73 del 5.05.2011, pagg. 2497 e seguenti, ha inflitto, a carico del sig.
Foderi Antonello, responsabile della designazione degli arbitri nell’ambito della sezione A.I.A. di Grosseto, la
sanzione disciplinare di anni cinque di inibizione, “per aver alterato il contenuto di un rapporto di gara…
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F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n.
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rimuovendone la parte relativa all’esistenza di cori razzisti profferiti all’indirizzo dell’A.E. Karim Soufiane, con
ciò impedendo al Giudice Sportivo l’emissione di sanzioni a carico della società Casotto Pescatori Marina…
e per avere, nella qualità di arbitro, chiesto, ricevuto e trattenuto il rimborso spese relativo alla gara Ribolla /
Pitigliano del 16.04.2005, nonostante la stessa non si fosse disputata”; ponderata la differenza di gravità tra
la vicenda, innanzi richiamata, relativa al nominato sig. Foderi Antonello, e quella in esame, comunque
entrambe scaturite da “elusioni di verità”; atteso che l’immagine pubblica dell’organizzazione sportiva – con
riferimento, nel caso di specie, al Comitato Regionale Arbitri della Campania, del quale il designatore
arbitrale regionale del Calcio a Cinque è ufficialmente membro – risulta pesantemente offuscata dalla
vicenda in esame, sotto il profilo sostanziale del vulnus alle regole, in ordine alle quali, non a caso, gli
appartenenti all’Associazione Italiana Arbitri non possono certamente considerarsi “soluti legibus”, essendo,
anzi, vincolati a fornire un esempio di assoluta ineccepibilità; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che
sanzioni adeguate ad un’equilibrata, ponderata ed equa punizione, in ordine ai fatti addebitati ai singoli
deferiti, siano quelle di seguito indicate: a carico del sig. Giovanni Vitolo Ferraioli e della sig. na Nunzia Ilaria
Primicile, l’inibizione per mesi sette; a carico del sig. Mario Rossi – in ragione della circostanza aggravante,
che promana dalla sua qualifica di dirigente arbitrale, ossia di educatore e formatore dei direttori di gara –
l’inibizione per mesi quattordici. P.Q.M.
DELlBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico dei deferiti, le sanzioni di seguito
specificate: alla sig.na Nunzia Ilaria Primicile ed al sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, rispettivamente
arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia, l’inibizione per
mesi sette ciascuno; a carico del sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri del Calcio a Cinque,
nell’ambito del Comitato Regionale Arbitri della Campania, l’inibizione per mesi quattordici.