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Deferimento per Mario Rossi, Nunzia Primicile e Giovanni Vitolo

di Redazione Punto 5
12 Luglio, 2011
in Varie
WhatsappTelegramFacebook

Questa è la sentenza apparsa sul comunicato ufficiale del 4 luglio. La redazione di Punto 5, da sempre garantista, darà la possibilità ai soggetti interessati e ai suoi legali di esporre le loro tesi se lo dovessero ritenere opportuno, ringraziando il signor Mario Rossi per la disponsibilità totale con il nostro organo di stampa in questi anni ogni volta che è stato necessario. Siamo sicuri che saprà difendere le sue ragioni nelle sedi opportune e lo stesso vale per  Primicile e Vitolo.

 

N. 62. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: SIG.NA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI TORRE DEL GRECO); SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI CASTELLAMMARE DI STABIA); SIG. MARIO ROSSI (DESIGNATORE DEGLI ARBITRI DEL CALCIO A CINQUE DEL C.R.A. CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell’1 giugno 2011, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4833/91, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le violazioni in essa specificate; tanto premesso

 

 

 

 

 

OSSERVA:

 

 

 

 

con delibera n

 

 

 

.

 

 

 

 

46 DEF.TO P.F., relativa alla riunione del 2 maggio 2011, pubblicata sul Comunicato

 

 

 

Ufficiale n. 126 del 19.05.2011, pag. 2754, questa Commissione Disciplinare Territoriale aveva rigettato la

richiesta di patteggiamento, proposto ex artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulata e

concordata dai deferiti, sig.na Nunzia Ilaria Primicile, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli e sig. Mario Rossi, ed il

rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore Avv. Alfredo Sorbo. Nella richiamata riunione,

questa C.D.T. aveva, altresì, disposto di rinviare la decisione all’udienza del 20.06.2011, sancendo che il

Collegio giudicante, relativo a questa seconda, successiva riunione, dovesse essere composto da membri,

che non avessero partecipato alla citata riunione del 2 maggio 2011. Al riguardo, deve sottolinearsi, in via

preliminare, che il Collegio giudicante, relativo a questa seconda riunione, è effettivamente composto da

membri, nessuno dei quali ha partecipato alla prima, più volte cennata udienza del 2 maggio 2011. Tanto

premesso, alla riunione del 20 giugno 2011 sono risultati presenti i rappresentanti della Procura Federale,

nella persona del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, nonché del Sostituto Procuratore,

Avv Alfredo Sorbo, ed i deferiti, sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, arbitro effettivo della Sezione A.l.A. di

Castellammare di Stabia, sig. na Nunzia Ilaria Primicile, arbitro effettivo della Sezione A.l.A di Torre del

Greco, e sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri del calcio a cinque del C.R.A. Campania, tutti e tre

assistiti dal difensore, che ha sollevato un’eccezione preliminare, sostenendo che la vicenda disciplinare in

esame fosse stata già oggetto di provvedimento d’archiviazione, come dalla comunicazione della Procura

Federale, prot. 6236/1728 pf 09/10 GR/mg del 7 marzo 2011. La Procura Federale, preso atto del

provvedimento di rigetto della C.D.T., di cui alla precedente riunione del 2 maggio 2011, in ordine alle

sanzioni concordate tra le parti, ribadisce ai deferiti la contestazione delle incolpazioni, di cui al

procedimento disciplinare in esame. L’avvocato difensore esibisce una documentazione, della quale chiede

l’acquisizione agli atti del procedimento medesimo. In particolare consegna alla C.D.T., in copia, lettere

raccomandate spedite dalla Procura Federale agli odierni deferiti, che, a suo avviso, hanno ad oggetto le

medesime contestazioni, di cui al procedimento disciplinare in corso. In via specifica, il difensore deposita

l’innanzi cennata comunicazione della Procura Federale, prot. 6236/1728 pf 09/10 GR/mg del 7 marzo

2011, con la quale era stata rappresentata ai deferiti l’archiviazione del procedimento, con indicazione,

quale oggetto: “Accertamenti sui fatti accaduti in occasione della gara San Gregorio – Alma Salerno del

29/05/2010 del Campionato Regionale di Calcio a 5”. Al riguardo, l’avvocato difensore degli incolpati ha

 

 

 

 

invocato l’applicazione del principio del

 

 

 

 

 

“ne bis in idem”

 

 

 

 

. La Procura Federale si è opposta alla produzione

 

 

 

della documentazione da parte della difesa, contestando l’inammissibilità della richiesta di acquisizione, in

ragione del fatto che la citata comunicazione attiene ad un procedimento disciplinare diverso da quello in

discussione ed originato da fatti altrettanto diversi. Per il vero, si prende atto che il procedimento disciplinare

 

 

 

 

in esame è contraddistinto dalla sigla

 

 

 

 

 

Proc.: 0091 2010-2011 Ind. 040 2010-2011

 

 

 

 

ed indica, quale oggetto:

 

 

 

“Accertamenti dei reali fatti avvenuti prima dell’inizio della gara di calcio a 5 Serie C2 San Gregorio – Alma

Salerno del 29/5/2010”. La C.D.T., di conseguenza, dichiara inammissibile l’istanza della difesa, anche in

ragione della valutazione che, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, eventuali atti a

discolpa avrebbero dovuto essere comunicati e depositati entro il termine perentorio del 16 giugno 2011,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n.

 

 

 

4 del 7 luglio 2011 Pagina

 

 

 

162

 

 

 

 

 

 

come specificato nell’atto di contestazione di questa Commissione. Questa C.D.T., altresì, puntualizza che

 

 

 

 

non possa essere invocato il principio del

 

 

 

“ne bis in idem”,

 

 

 

 

in quanto i fatti sottoposti al suo esame non

 

 

 

hanno costituito, in precedenza, oggetto di giudicato sportivo: invero, quelli relativi al procedimento in atto

sono “avvenuti prima dell’inizio della gara”, mentre quelli, di cui all’archiviazione, sono “accaduti in

occasione della gara” (ovvero, si ribadisce: “in occasione” e non “prima” di essa). La Procura, nella persona

del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, conclude quindi chiedendo che siano inflitte le

sanzioni, di seguito indicate: a carico degli arbitri effettivi, sig.na Nunzia Ilaria Primicile e sig. Giovanni Vitolo

Ferraioli, l’inibizione per mesi tre; a carico del sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri di calcio a cinque del

C.R.A. Campania, la sanzione dell’inibizione per mesi sei. In ordine alle proposte sanzioni, il Procuratore

Federale Vicario espone le relative motivazioni. Prende, quindi, la parola il difensore dei deferiti, il quale

enuncia le proprie obiezioni: che il presidente della società San Gregorio sia stato sanzionato dal Giudice

Sportivo Territoriale con l’inibizione per mesi cinque, per le minacce e frasi ingiuriose rivolte al direttore di

gara; che i deferiti non abbiano violato l’obbligo della verità nella redazione degli atti e nelle dichiarazioni

rese alla Procura Federale; che i Commissari di Campo fossero giunti sul campo di gara allorquando i fatti

erano già accaduti; che, in riferimento alla sanzione, l’accordo, poi rigettato dalla C.D.T., non significava

accettazione e riconoscimento di responsabilità, ma era stato determinato da motivazioni diverse; che il

designatore, sig. Mario Rossi, era giunto sul campo di gara soltanto successivamente e non al momento

indicato dal presidente della società San Gregorio, sulla cui attendibilità non può non incidere, ad avviso del

difensore dei deferiti, la sanzione inflitta al medesimo dal G.S.T.; che non esiste, a suo parere, una norma

che vieti ad un organo tecnico, quale il sig. Mario Rossi, di avere contatti con gli arbitri, né di frequentare gli

spogliatoi prima di una gara; che i deferiti non si sono mai contraddetti; che i Commissari di Campo, giunti

dopo gli eventi, non fossero in grado di ricostruire compiutamente tutti i fatti, inclusa la successione degli

eventi, quest’ultima in grado di incidere sul giudizio di responsabilità; che non corrisponda al vero che i

direttori di gara ed il designatore siano andati via con la stessa auto, in quanto l’auto dell’organo tecnico era

parcheggiata distante dal campo di gara; che il comportamento “stizzito” del sig. Rossi risulta, a suo avviso,

privo di concretezza e basato sulla valutazione dei Commissari di Campo, i quali non potevano esprimere

un giudizio di stigmatizzazione del comportamento del Rossi, in quanto non presenti dall’inizio dei fatti. Il

difensore conclude chiedendo il proscioglimento dei deferiti, in quanto la volontà pregressa di un accordo

sulle sanzioni era da intendere quale manifestazione di voler chiudere la vicenda in breve termine, non

quale riconoscimento di responsabilità. La Procura Federale replica, sul punto relativo alla facoltà

dell’osservatore arbitrale di frequentare gli spogliatoi e gli arbitri prima, durante e dopo la gara, precisando

che l’organo tecnico possa avere contatti con i direttori di gara solo al termine della gara e che l’osservatore

non aveva la facoltà di modificare l’incarico di visionatura arbitrale (che gli era stato assegnato in relazione

ad un’altra gara), senza una preventiva autorizzazione. Il sig. Mario Rossi, chiesto ed ottenuto di rendere

dichiarazioni, precisa che gli Organi Tecnici Regionali (quale egli è) non vengono designato. A precise

domande della Commissione, il sig. Rossi risponde: di essere il designatore regionale degli arbitri di calcio a

cinque; che della sua attività rende conto al presidente del Comitato Regionale Arbitri; che il suo è un

incarico annuale; che comunica al presidente del C.R.A. Campania la gara che va a visionare; che la sua

abituale comunicazione al presidente del C.R.A. non configura una richiesta di autorizzazione, in quanto egli

si “autodesigna” e può anche autonomamente decidere – per giustificati motivi – di cambiare la propria

destinazione. La C.D.T., valutata la pesante gravità della vicenda, accertata dalla Procura Federale;

sottolineata la considerevole valenza negativa, in senso sia morale, sia etico, sia sportivo, sia disciplinare,

delle incolpazioni a carico dei deferiti; tenuto conto che essi sono stati imputati, in ambito sportivo, dal

competente Organo, la Procura Federale, innanzitutto di “aver eluso di dire la verità in molti punti delle

dichiarazioni rese al Collaboratore Federale”; tenuti presenti gli aspetti di ancor più rilevante gravità, che

scaturiscono dalla valutazione che la richiamata “elusione di verità” concerne i tre deferiti, sia singolarmente

intesi, sia nella globalità delle loro dichiarazioni, con connotazioni ancor più significative in relazione al sig.

Mario Rossi, in ragione della sua specifica qualifica di dirigente arbitrale, ossia di persona fisica, alla quale è

demandata l’educazione e la formazione dei direttori di gara, per lo svolgimento della cui funzione il primo

requisito si individua nella sincerità e nella lealtà; puntualizzato che gli arbitri ed i dirigenti arbitrali sono, a

ben giusta ragione, salvaguardati dalle norme sportive, anche sotto l’aspetto della notoria, indiscussa

valenza di fonte privilegiata di prova, attribuita alle loro refertazioni ed alle loro dichiarazioni; rimarcata la

chiara, incontrovertibile incompatibilità delle funzioni, da ciascuno dei deferiti espletate, con il

comportamento accertato dalla Procura Federale ed a ciascuno di essi addebitato ed imputato; valutato

che, a titolo comparativo ed esemplificativo, la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Toscana,

come dal Comunicato Ufficiale n. 73 del 5.05.2011, pagg. 2497 e seguenti, ha inflitto, a carico del sig.

Foderi Antonello, responsabile della designazione degli arbitri nell’ambito della sezione A.I.A. di Grosseto, la

sanzione disciplinare di anni cinque di inibizione, “per aver alterato il contenuto di un rapporto di gara…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n.

 

 

 

4 del 7 luglio 2011 Pagina

 

 

 

163

 

 

 

 

 

 

rimuovendone la parte relativa all’esistenza di cori razzisti profferiti all’indirizzo dell’A.E. Karim Soufiane, con

ciò impedendo al Giudice Sportivo l’emissione di sanzioni a carico della società Casotto Pescatori Marina…

e per avere, nella qualità di arbitro, chiesto, ricevuto e trattenuto il rimborso spese relativo alla gara Ribolla /

Pitigliano del 16.04.2005, nonostante la stessa non si fosse disputata”; ponderata la differenza di gravità tra

la vicenda, innanzi richiamata, relativa al nominato sig. Foderi Antonello, e quella in esame, comunque

entrambe scaturite da “elusioni di verità”; atteso che l’immagine pubblica dell’organizzazione sportiva – con

riferimento, nel caso di specie, al Comitato Regionale Arbitri della Campania, del quale il designatore

arbitrale regionale del Calcio a Cinque è ufficialmente membro – risulta pesantemente offuscata dalla

vicenda in esame, sotto il profilo sostanziale del vulnus alle regole, in ordine alle quali, non a caso, gli

appartenenti all’Associazione Italiana Arbitri non possono certamente considerarsi “soluti legibus”, essendo,

anzi, vincolati a fornire un esempio di assoluta ineccepibilità; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che

sanzioni adeguate ad un’equilibrata, ponderata ed equa punizione, in ordine ai fatti addebitati ai singoli

deferiti, siano quelle di seguito indicate: a carico del sig. Giovanni Vitolo Ferraioli e della sig. na Nunzia Ilaria

Primicile, l’inibizione per mesi sette; a carico del sig. Mario Rossi – in ragione della circostanza aggravante,

che promana dalla sua qualifica di dirigente arbitrale, ossia di educatore e formatore dei direttori di gara –

l’inibizione per mesi quattordici. P.Q.M.

 

 

 

 

DELlBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico dei deferiti, le sanzioni di seguito

specificate: alla sig.na Nunzia Ilaria Primicile ed al sig. Giovanni Vitolo Ferraioli, rispettivamente

arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia, l’inibizione per

mesi sette ciascuno; a carico del sig. Mario Rossi, designatore degli arbitri del Calcio a Cinque,

nell’ambito del Comitato Regionale Arbitri della Campania, l’inibizione per mesi quattordici.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prec.

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