Finalmente dopo circa 5 mesi il giudice sportivo si è espresso in merito al ricorso di Omnigas-Centro Aktis accogliendo il reclamo dei padroni di casa e di conseguenza sottraendo tre punti al Centro Aktis (aggiungendone tre all'Omngas). Il team di Mugnano perde una posizione in classifica e tocca quota 36 a pari punti con il Simaldone (in svantaggio con i beneventani negli scontri diretti). Slittano ancora i play out perchè è ancora in bilico il nuovo ricorso avallato dal Napoli Arpino nei confronti del Centro Aktis. Il dibattimento è alla terza fase di giudizio. Ecco la sentenza.
RECLAMO REAL S. MARIA – GARA REAL S. MARIA / GIUGLIANO LICOLA C/5 DEL 9.01.2010
Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente proposto, per i motivi di reclamo relativi alla supposta posizione irregolare di calciatore, rileva, nel merito, che esso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che il calcettista Giacalone Francesco, nato il 28.02,1979, tesserato per la società Giugliano Licola, abbia partecipato alla gara de qua, nonostante fosse in corso di squalifica ed inserito in distinta con indicazione di data di nascita diversa da quella effettiva. Orbene, dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, sentito l'arbitro a chiarimenti, preso atto dell'assenza (senza alcuna giustificazione) del calcettista alla convocazione, emerge che egli risulta inserito in distinta con data di nascita diversa (8.09.1980), rispetto a quella reale (si ripete: 28.02.1979), ed inoltre esibiva tessera federale recante numero diverso (4714712) da quello indicato sulla tessera federale originale (4714512). Tale circostanza non può considerarsi un semplice errore di trascrizione, in quanto il calcettista su indicato, già nelle gare del 28.11.2009, 5.12.2009, 12.12.2009, 19.12.2009 e 23.12.2009, è indicato in distinta con la data di nascita errata e la tessera federale recante il numero diverso, di cui innanzi, rispetto a quella originale. L'arbitro, inoltre, precisa che ha proceduto ad identificare il calcettista su indicato con la tessera federale, i cui riferimenti sono trascritti sulla distinta di gara. Afferma con certezza, altresì, sulla base anche della documentazione allegata dalla società Real S. Maria, che il calcettista Giacalone Francesco, da lui identificato prima della gara, è quello che era stato inserito in distinta e che, per di più (ultroneamente, trattandosi di Calcio a Cinque), ha preso parte alla stessa. Di conseguenza, la partecipazione del calcettista, alla gara in epigrafe, è da considerarsi irregolare, agli effetti disciplinari. Tanto premesso, in ragione della gravità del comportamento del calcettista e della società di appartenenza, infligge alla società Giugliano Licola l'ammenda di euro 500,00; al dirigente accompagnatore, sig. Costantino Giuseppe, l'inibizione fino al 31.10.2010; al calcettista Giacalone Francesco la squalifica per otto giornate di gara. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real S. Maria, in applicazione dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Giugliano Licola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; infligge, altresì, alla società Giugliano Licola l'ammenda di euro 500,00; al dirigente accompagnatore, sig. Costantino Giuseppe, l'inibizione fino al 31.10.2010; al calcettista Giacalone Francesco la squalifica per otto giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non
versata.