Il Giudice sportivo ha disposto la ripetizione (o meglio la rifissazione) della gara tra San Luca e San Gregorio non svoltasi in data 1 maggio per assenza della squadra ospite. E' stata riconosciuta al San Gregorio la causa di forza maggiore che le ha impedito di recarsi in quel di Praiano. Perde, invece, sei punti l'Alma Salerno che tocca quota 28 e disputerà il primo turno dei play out tra le mura amiche proprio con il San Gregorio. Questa decisione salva matematicamente il Victoria. Ecco le sentenze.
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2
RECLAMO BELVEDERE C5 – GARA ALMA SALERNO / BELVEDERE C5 DEL 27.02.2010
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Belvedere C5, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calcettisti Citro Matteo (nato il 23.08.1976), Iovinella Michele (nato il 16.08.1983), Lo Sasso Domenico (nato il 29.11.1979), Pugliese Francesco (nato il 7.12.1985), Tortora Dario (nato il 15.08.1975) e Viciconte Gianluca (nato il 9.12.1978), abbiano partecipato alla gara de qua, senza essere tesserati a favore della società Alma Salerno. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che i calcettisti, di seguito indicati, risultano regolarmente tesserati, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Alma Salerno: rispettivamente, Citro Matteo dal 24.10.2008; Iovinella Michele, dall'11.12.2009; Lo Sasso Domenico, dal 20.09.2006; Pugliese Francesco, dal 21.11.2008; Tortora Dario, dal 26.02.2010. Viceversa, quanto al calcettista Viciconte Gianluca, dalla medesima nota dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania si rileva che egli risulta tesserato, dal 27.11.2009, a favore di altra società. Di conseguenza, la sua partecipazione, alla gara in epigrafe, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Belvedere C5, di infliggere a carico della società Alma Salerno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
RECLAMO SANZA SOCCER FIVE – GARA SANZA SOCCER FIVE / ALMA SALERNO DEL 13.03.2010
Il G.S.T., in ordine al reclamo di cui alla gara in epigrafe, relativo alla presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calcettista Viciconte Gianluca (nato il 9.12.1978), rileva la fondatezza dell'atto. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge invero che il calcettista Viciconte Gianluca risulta tesserato, dal 27.11.2009, a favore di altra società. Di conseguenza, la sua partecipazione, alla gara in epigrafe, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Sanza Soccer Five, di infliggere, a carico della società Alma Salerno, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
GARA ANSPI S. LUCA PRAIANO – SAN GREGORIO DELL'1/5/2010
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 101 del 6/5/2010, letto il referto dell'arbitro, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza della società San Gregorio. Rilevato che la suddetta società ha ritualmente e documentalmente giustificato la mancata presenza in campo e ritenuto che l'evento possa configurarsi in un caso di forza maggiore, per tali motivi, in applicazione dell'art. 55 N.O.I.F.;
DELIBERA di rimandare la gara al competente C.R. Campania per la rifissazione.