CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2
RECLAMO VOLTURNO FUTSAL – GARA VOLTURNO FUTSAL / TELESE TERME DEL 26.03.2011
Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo stato proposto dalla società
Volturno Futsal in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei
Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a Cinque – maschili e femminili –
della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi –
stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C. del
17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90, del 17 febbraio 2011 del C.R. Campania.
Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono: gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente
relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, devono essere proposti e
pervenire al C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo a quello di effettuazione
della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento
della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata al reclamo. Il reclamo in
esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo fax, alle ore 22.24 del 28.03.2011, e pervenuto, a questo
G.S.T., in data 29.03.2011, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale
declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal
Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della
società Volturno Futsal.