GARA EAM STRIANO C5 – SONFIDITALIA C/5 DELL’11/2/2012
Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara innanzi indicata; rileva che al 25° minuto de l
secondo tempo, in seguito alle espulsioni concomitanti di tre calciatori della società Eam Striano C5,
l’arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra locale. Per tali
motivi, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.,
DELIBERA
di infliggere alla società Eam Striano C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-6. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla
camicia di gara.
AMMENDA
Euro 250,00 EAM STRIANO C5
(con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna)
dopo la sospensione della gara per inferiorità numerica, mentre il direttore di gara si accingeva a rientrare nel
proprio spogliatoio un proprio sostenitore lo colpiva con un calcio al fondoschiena