RECLAMO SIG. IAMUNNO VINCENZO ? CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE
RECLAMO SIG. FAELLA Vincenzo ? CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE
RECLAMO SIG. CASILLO Ferdinando ? CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE
RECLAMO SIG. ANNUNZIATA Gianfranco ? CALCIATORE FUTSAL SAN GIUSEPPE
GARA FUTSAL SAN GIUSEPPE / AZZURRA S. ALFONSO DEL 17.02.2007 ? CALCIO A CINQUE SERIE C1
La C.D., letti i reclami, visti gli atti ufficiali, rileva che gli stessi risultano connessi, per cui ne va disposta la riunione, ai fini della definizione in un unico contesto. Nel merito, la Commissione osserva che la posizione del calciatore Iamunno Vincenzo risulta diversa rispetto a quella degli altri reclamanti Faella Vincenzo, Casillo Ferdinando ed Annunziata Gianfranco, in quanto ? come emergente dal referto ? egli era stato espulso per somma di ammonizioni al 30? del 2? tempo. Ci? posto, si rileva che lo Iamunno non era presente sul campo (n? alcun elemento in contrario ? emerso), al momento in cui le squadre erano schierate per il saluto finale, rituale della disciplina del Calcio a Cinque, cio? allorquando si ? verificato l?episodio (lo schiaffo del capitano della Futsal San Giuseppe a quello dell?Azzurra S.Alfonso), da cui sono scaturite l?invasione di campo e l?aggressione ai calciatori ospiti. Di conseguenza, in assenza di elementi specifici di prova, circa la sua partecipazione all?aggressione, l?eventualit? non pu? che essere esclusa. Quanto, invece, agli altri tre reclamanti (Faella Vincenzo, Casillo Ferdinando ed Annunziata Gianfranco), va osservato che le argomentazioni addotte a discarico non risultano idonee a contrastare gli elementi di carattere accusatorio raccolti. Invero, va segnalato che da pi? deposizioni ? emerso che tutti i calciatori della societ? Futsal san Giuseppe, presenti in campo al momento del saluto finale, avevano partecipato all?aggressione in questione, con le sole eccezioni di Annunziata Emilio, Guastaferro Mario ed Iervolino Paolo. In particolare, tra le altre, vanno ricordate, in proposito, le deposizioni di Tolentino Dario e dei due Commissari di Campo, i quali hanno ben descritto quanto accaduto, specificando che, per l?appunto, tutti i componenti della squadra Futsal San Giuseppe (tranne i tre sopra ricordati) avevano posto in essere condotte violente, unitamente al pubblico che, nella circostanza, aveva invaso il campo di gioco. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale riforma della delibera del G.S. ed in accoglimento del reclamo del solo Iamunno Vincenzo, la annulla, nella parte a questi relativa. Conferma invece, nel resto, la detta delibera del G.S., disponendo incamerarsi le tasse ridotte (nella misura singola di euro sessantacinque/00), versate dai reclamanti Faella Vincenzo, Casillo Ferdinando ed Annunziata Gianfranco.
RECLAMO FUTSAL SAN GIUSEPPE – GARA FUTSAL SAN GIUSEPPE / AZZURRA S. ALFONSO DEL 17.02.2007 ? CALCIO A CINQUE SERIE C1
La C.D., vista la richiesta della societ? Futsal San Giuseppe, di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo di primo grado), rileva che la societ? istante non ha provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Pertanto, essendo venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio, questa Commissione (tenuto conto dell?obbligo, a carico dell?Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato)
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di conseguenza, dispone l?addebito della tassa, non versata, sul conto della societ? Futsal San Giuseppe.