La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico Figc ha disposto, tra le altre, le squalifiche per tre mesi a Salvatore Molaro, Francesco Atronne e Ciro Russo. Ecco quanto riportato nel comunicato.
Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE MOLARO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
– tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
– considerato che il sig. Molaro è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lettera k, e 29 del Regolamento
ST, per aver acconsentito di comparire nelle distinte gara della società Città delle
Acque quale massaggiatore, seppure in assenza dei requisiti previsti e, quindi, dei titoli
abilitativi professionali, così come richiesto dalla normativa di settore e per avere, ex
art. 38, comma 1, delle Noif, comunque, svolto attività per la società Città delle Acque
dal 26/09/09 al 30/11/09 in assenza di alcun tesseramento con la stessa il tutto in
relazione all’art. 35, comma 1, del regolamento del ST;
– valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/04/2011.
Ritenuto che:
– i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. SALVATORE MOLARO responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/03/2012.
Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO ATRONNE – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
– tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
– considerato che il sig. Atronne è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF e all’art. 35, comma 1, del
Regolamento del Settore Tecnico per non aver ottemperato nei giusti tempi al
tesseramento per la Società ASD Città delle Acque nella stagione 2009-10;
– valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/02/2012.
Ritenuto che:
– i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. FRANCESCO ATRONNE responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/02/2012.
Procedimento disciplinare a carico di CIRO RUSSO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
– tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
– considerato che il sig. Russo è stato deferito per violazione dei doveri di lealtà,
correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione a quanto
previsto dall’art. 38, comma 1 e dall’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle Noif per aver, comunque, prestato la propria
attività a favore della Asd Città delle Acque, senza aver richiesto ed ottenuto
formalmente il tesseramento con la stessa, incolpazione riferibile alla stagione 2009/10,
sino al 12/09/2009 (con riferimento in particolare alla gara del 12/09/2009) e per avere,
altresì, prestato la propria attività a favore della Asd Azzurra Marigliano, senza avere
richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa, incolpazione riferibile
alla stagione 2009/10, dal 28/11/09 sino al 04/02/10;
– valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/03/2012;
– acquisita la e-mail del 15/12/2011 con cui il deferito dà atto di aver ricevuto la
convocazione per l’odierna udienza.
Ritenuto che:
– i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati in particolare dalle
distinte di gara
P.Q.M.
dichiara il sig. CIRO RUSSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato
e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/03/2012