L’Afragola non ha pi? la tribuna, dichiarata inagibile dopo che ha funzionato tranquillamente per una decina d’anni al “Calcetto Sant’Antonio”. Ha avuto per? i tre punti a tavolino nella gara col Forio cos? come il Castellammare. Ma se per gli stabiesi era scontato, poteva forse andare diversamente nell’altro caso. Legittimo da parte delle autorit? aver fatto le dovute considerazioni in merito alle condizioni eventualmente precarie degli spalti ad Afragola, anche se ci viene da sorridere in merito alla tempestivit? con la quale hanno operato. Che tra Afragola e Forio non corresse buon sangue lo abbiamo sempre saputo e visto in questi anni di calcio a 5. E’ certo che non sappiamo se le intenzioni del presidente Nicolella fossero quelle di far abbattere la tribuna del “Sant’Antonio”. Fatto sta che la somma di tutto questo fa la retrocessione in C1 e 4800 euro di multa.
RECLAMI
GARA DEL 03/03/2007 AFRAGOLA S.R.L. ? FORIO CALCIO A 5
Reclamo proposto dalle societ? AFRAGOLA S.R.L. e FORIO CALCIO A 5 per la
mancata disputa dell?incontro AFRAGOLA S.R.L. ? FORIO CALCIO A 5.
Il Giudice Sportivo,
dagli atti ufficiali di gara rileva che l?incontro in epigrafe non si ? disputato per la
mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa
della societ? FORIO CALCIO A 5.
In ordine alla mancata disputa della gara in oggetto, ambedue le societ? hanno
presentato reclamo.
Mentre, la societ? AFRAGOLA S.R.L., con atti notificati nei termini, chiede che in
danno della societ? FORIO CALCIO A 5 siano comminate le sanzioni previste dalle
N.O.I.F. e dal C.G.S. per mancata presentazione della squadra sul terreno di gioco,
la Societ? FORIO CALCIO A 5 non ha dato seguito al preannuncio di reclamo non
inviando le relative motivazioni entro sette giorni dalla data di mancata disputa
dell?incontro, cos? come stabilito nelle norme procedurali contemplate dall?art.24 del
codice di giustizia sportiva.
Ne consegue pertanto che la suddetta Societ? deve essere considerata rinunciataria
alla disputa dell?incontro.
P.Q.M.
Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 12, 24, 31 del C.G.S., a scioglimento della riserva
di cui al C.U. n. 404 del 14.02.2007, decide:
a) di accogliere il reclamo della Societ? AFRAGOLA S.R.L., dichiarando la societ?
FORIO CALCIO A 5 rinunciataria alla disputa della gara in oggetto, comminandole la
punizione sportiva della perdita dell?incontro col punteggio di 0-6, un punto di
penalizzazione in classifica e l’ammenda di ? 600,00 quale prima rinuncia;
b) la predetta societ? ? inoltre tenuta a versare alla societ? AFRAGOLA S.R.L.
l’importo di ? 1300,00 quale rimborso delle spese sostenute per assicurare la
regolarit? dell’incontro;
c) la tassa di reclamo viene addebitata al Forio.
AR.TE.MA. – FORIO CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo,
– rilevato che la gara in epigrafe non ? stata disputata per la mancata
presentazione sul terreno di gioco da parte della societ? FORIO CALCIO A 5 entro il
tempo regolamentare di attesa;
– considerato che la predetta societ? non ha fatto pervenire al riguardo alcuna
giustificazione per cui deve essere considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
– visti gli artt.12 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F. ed il C.U. n.1 del 31/07/2007,
decide:
a) di comminare alla societ? FORIO CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita
della gara col punteggio di 0-6, nonch? la penalizzazione di un punto in classifica e
l’ammenda di ? 1600,00 quale seconda rinuncia;
b) di corrispondere l’importo di ? 1300,00 alla societ? ospitante a titolo