GARA CASAGIOVE FUTSAL – MALEVENTUM DEL 19/4/2011
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non
giustificata, della società Maleventum. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 N.O.I.F.
DELIBERA
di infliggere alla società Maleventum la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di
0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 300,00, relativa alla prima rinuncia
(sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia avvenuta nelle ultime tre giornate di Campionato,
come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2010, pag. 80).