GARA MILAN SANNIO CALCIO A 5 ? CLUB CAPODRISE DEL 24/11/07
Il G.S., sciogliendo la riserva; letto il referto di gara, nonch? il suo allegato, dopo aver sentito l?arbitro; rileva
che la gara veniva sospesa al 20? del secondo tempo a seguito di una rissa che vedeva coinvolti tutti i
tesserati delle due squadre; rileva, altres?, che la rissa scaturiva dal comportamento iniziale del portiere
della squadra del Club Capodrise e dai componenti della panchina del Milan Sannio C5 che davano vita ad
una aggressione verbale; rileva, inoltre, che, nelle more di tali aggressioni, il giocatore n. 11 del Club
Capodrise si scagliava contro i giocatori del Milan Sannio C5 colpendone uno con un pugno e che, da tale
fatto, nasceva una rissa generale tra i componenti delle due squadre che vedeva in seguito coinvolti anche
alcuni tifosi del Milan Sannio C5 entrati arbitrariamente sul terreno di gioco. Ritiene, infine, che alla luce di
quanto esposto dall?arbitro, sia nel referto di gara che nell?audizione, la responsabilit? della sospensione
della gara ? da attribuire ad entrambe le societ?. Per tali motivi, visto l?art. 17 C.G.S.;
DELIBERA
di infliggere ad entrambe le societ? Milan Sannio C5 e Club Capodrise la perdita della gara per 0-6,
con un punto di penalizzazione in classifica; infligge l?ammenda di ? 300,00 con la squalifica del
campo di giuoco per una gara effettiva (a porte chiuse) alla societ? Milan Sannio C5, per la
partecipazione a rissa di propri tesserati (con intervento anche di sostenitori) che determinavano la
sospensione della gara e l?ammenda di ? 250.00 alla societ? Club Capodrise per la partecipazione a
rissa di propri tesserati che determinavano la sospensione della gara. Per i provvedimenti alle
societ? ed ai singoli si rimanda alla camicia di gara.