RECLAMO REAL SANTA MARIA CALCIO A5 – GARA FUTSAL GLADIATOR / REAL SANTA MARIA
CALCIO A5 DELL'11.09.2010
Il G.S.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che
i calcettisti della società Futsal Gladiator, Prota Mario (nato il 24.11.1988), Mazzocchi Antonio (nato il
13.09.1988), Luongo Luca (nato il 12.02.1992) e Murante Pasquale (nato il 3.10.1985) abbiano partecipato
alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Futsal Gladiator. Dalla documentazione,
acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che, mentre i calciatori Mazzocchi
Antonio e Murante Pasquale sono regolarmente tesserati a favore della società Futsal Gladiator, da data
antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, e precisamente dal 9.09.2010 (il Mazzocchi) e dal
2.12.2008 (il Murante), viceversa, il calciatore Prota Mario risulta tesserato a favore della società medesima
dal 16.09.2010, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara. Risulta, altresì, che il
calciatore Luongo Luca è presente nell'anagrafe dei calciatori tesserati, dall'11.09.2010. Di conseguenza, la
partecipazione dei calciatori Prota Mario e Luongo Luca, alla gara in esame, è da considerare irregolare,
agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Santa Maria Calcio a 5, di infliggere a
carico della società Futsal Gladiator, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5, lettera a), del
Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.