Tutte le decisioni del giudice sportivo nelle specifiche sezioni. A seguire i ricorsi accolti dalla Commissione Disciplinare. Respinto l’atteso ricorso del Campania col Talea nella serie A femminile con la conferma dello 0 a 6 a tavolino per entrambe.
RECLAMO S.CECILIA BELV. ? REGHINNA MAJOR/S.CECILIA BELV. DEL 5.2.2006 ? C5 JUNIORES
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso ? fondato. Dalla documentazione
prodotta dall?Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, infatti, risulta che alla gara in oggetto hanno
partecipato, per la societ? Reghinna Major, i calciatori Proto Emanuele, nato il 17.3.1987, Vivo Francesco
Maria, nato il 10.5.1989 ed Esposito Christian, nato il 24.2.1987, i quali non erano tesserati per la
societ? Reghinna Major alla data in cui ? stata disputata la gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla societ? S.Cecilia Belvedere e, per l?effetto, di infliggere la
punizione sportiva della perdita della gara, a carico della societ? Reghinna Major, con il punteggio di
0-3.
RECLAMO CEPPALONI FIVE ? GARA CEPPALONI FIVE / BELTIGLIO FIVE DEL 14.01.2006 ? C/5 SERIE D
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla societ? Ceppaloni Five per la gara in epigrafe,
avente per oggetto la posizione del calciatore Mazzeo Paolo, nato il 14.5.1990, rileva che egli ?
regolarmente tesserato per la societ? Beltiglio Five Ceppaloni a decorrere dal 14.11.2005, ovvero da data
antecedente il giorno di disputa della gara in esame. Il calciatore medesimo, tuttavia, essendo
infrasedicenne alla data di svolgimento della gara medesima, per potervi legittimamente partecipare, a
favore di una societ? di Calcio a Cinque ? Serie D (che ? attivit? agonistica, senza la qualifica
esonerante di attivit? giovanile), necessitava di preventiva autorizzazione del C.R. Campania, sulla base
dell?art. 34, comma 3, N.O.I.F. L?autorizzazione in parola, ovviamente, avrebbe dovuto essere
preventivamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania stesso. Da accertamenti esperiti
presso l?Ufficio Tesseramento, come dalla sua nota, risulta che a favore del predetto calciatore non era
stata concessa la richiamata autorizzazione, prescritta, si ribadisce, per i calciatori non ancora
sedicenni alla data di disputa della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo ed, a norma dell?art. 12, comma 5, C.G.S., di sanzionare la societ? Beltiglio Five
Ceppaloni con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in
ordine alla tassa, non versata.
RECLAMO ATL.PUTEOLANA ? GARA CUS NAPOLI / ATL.PUTEOLANA DEL 16.1.2006 ? C/5 SERIE D
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la societ? e sentito l?arbitro a
chiarimento, rileva che esso ? parzialmente fondato. Invero, dalla lettura del rapporto di gara e dalle
suppletive dichiarazioni del direttore di gara, si evince che lo stesso, al 10 s.t. veniva colpito con uno
schiaffo sulla mano destra dal massaggiatore De Fraia Angelo e che questo colpo gli aveva fatto cadere i
cartellini a terra,. L?arbitro precisava, altres?, di non essere mai ?caduto a terra? e che aveva sospeso
la gara perch? il calciatore medesimo continuava a minacciarlo, per cui non soltanto non si sentiva
garantito in relazione alla sua incolumit? fisica, ma anche turbato sotto il profilo psicologico. Il
direttore di gara non riferisce altri episodi, oltre a quello appena descritto. A questa C.D.
quest?episodio, isolato ed unico, non appare, di per s?, idoneo affinch? venga adottato un provvedimento
grave, quale la sospensione della gara. Non essendosi verificati contestuali ed ulteriori episodi di
violenza, l?arbitro ben poteva adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione della
gara. Alla luce di quanto esposto, questa C.D.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di annullare la sanzione della perdita della gara a carico della societ? Atl.
Puteolana, ordinando la ripetizione della gara medesima, demandandone la rifissazione al Comitato Regionale
Campania; di ridurre la squalifica al massaggiatore De Fraia Angelo al 31.12.2006; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.