Riportiamo la decisione del giudice sportivo che ha omologato il risultato della finale di Coppa Italia per regioni con la vittoria del Santa Maria, respingendo le accuse del Ciri? Torino.
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante dell?A.I.A., Sig. Maurizio Cecchini, nella seduta del 18/05/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
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FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE
GARE DEL 16/05/2006
RECLAMI
FUTSALCLUB S.MARIA CARITA? – CIRIE CALCIO A 5
Ricorso della societ? CIRIE CALCIO A 5 avverso l’esito della gara FUTS ALCLUB S. MARIA CARITA’ – CIRIE CALCIO A 5.
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, osserva:
con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della societ? FUTSALCLUB S. MARIA CARITA’ venga comminata la punizione sportiva della perdita dell’incontro prevista dall’art.12, co.1 del C.G.S., sostenendo di non aver potuto disputare la gara in condizioni
minime di sicurezza avendo ricevuto ingiurie, minacce e lesioni fisiche da parte di tesserati e addetti alla sicurezza della societ? ospitante prima e durante lo svolgimento dell’incontro.
Il ricorso ? infondato e va respinto.
Dal referto dell’arbitro e relativo supplemento, nonch? dal referto del commissario di campo, com’? noto, fonti privilegiate di prova, nulla emerge di quanto sostenuto dalla societ? reclamante. Il commissario di campo riferisce della presenza di estranei nello spazio antistante
gli spogliatoi durante l’incontro e di alcune intemperanze di sostenitori locali, nel corso della gara, contro gli occupanti la panchina della squadra ricorrente. Tali elementi, di per s?, non sono idonei ad attestare la sussistenza di un nesso di causalit? che configuri il verificarsi della
fattispecie prevista dall’art.12, co.1 del C.G.S..
P.Q.M.
Visti gli artt.12, 24, 31, 34 del C.G.S., decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro FUTSALCLUB S.MARIA CARITA’ – CIRIE CALCIO A 5: 11 – 3;
b) di comminare alla societ? FUTSALCLUB S.MARIA CARITA’ l’ammenda di ? 300,00 per gli episodi riferiti dal commissario di campo;
c) di addebitare alla societ? reclamante la relativa tassa di reclamo.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVIT? IN AMMONIZIONE (II INFR)
ANGELOTTI RENATO (FUTSALC. S.MARIA CARITA?) TASCONE MARIANO (FUTSAL. S.MARIA CARITA?)
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Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e non oltre il 07/06/2006.
Pubblicato in Roma ed affisso all?albo della Divisione Calcio a Cinque il 23/05/2006.
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
Il Presidente
Fabrizio Tonelli