GARA MECOBIL PESE ? GIUGLIANO LICOLA DEL 19/1/08
Il G.S., letto il referto arbitrale, nonch? gli allegati dei direttori di gara, rileva che sebbene fosse stata richiesta regolarmente dalla societ? ospitante la presenza della F.P., la stessa dall?inizio della gara era assente. Al 23? del secondo tempo gli arbitri si vedevano costretti a sospendere la gara per una violenta rissa scoppiata sulle gradinate tra le opposte tifoserie. Durante lo scontro le transenne divisorie tra spalti e terreno di gioco venivano abbattute ed alcune persone giacevano a terra. Tra queste una persona appartenente alla societ? Giugliano Licola, non presente in distinta, era priva di sensi e sanguinante a terra.
A questo punto i direttori di gara decidevano di rientrare negli spogliatoi, insieme alle due squadre, per attendere l?arrivo della F.P. opportunamente convocata sul posto. Dopo circa 25 minuti giungeva sul posto un?autoambulanza che soccorreva la persona su indicata, ancora distesa a terra priva di sensi, ed anche una ragazza che appariva priva di sensi. Trascorsi circa 50 minuti, giunti sul posto numerosi operatori delle Forze dell?Ordine, poich? nessun calciatore era stato interessato nella rissa, i direttori di gara invitavano gli stessi a riprendere la gara, rilevato che gli spalti ormai erano vuoti, ma a questo punto venivano a
conoscenza che il dirigente accompagnatore della societ? Giugliano Licola era assente poich? aveva accompagnato, a dire del presidente della societ?, che era stato vittima dell?aggressione e trasportato in ambulanza, e gli stessi calciatori non si sentivano in condizioni psico-fisiche per riprendere la gara. Gli arbitri prendevano atto e adottavano la decisione di sospendere definitivamente la stessa. Per tutto quanto ——————————————————————————————————————————————————————–
F.I.G.C. ? L.N.D. ? C.R. Campania ? Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Pagina 1500
innanzi, questo G.S. ritiene che il grave comportamento posto in essere dai sostenitori delle due societ?, ed in particolare quello dei sostenitori locali, abbia condizionato il regolare prosieguo della gara con responsabilit? da addebitare, seppure in modo diversificato, ad entrambe le societ?, per cui in applicazione dell?art. 17 C.G.S
DELIBERA
di infliggere ad entrambe le societ? (Mecobil Pese e Giugliano Licola C5) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; alla societ? Mecobil Pese, la squalifica del terreno di gioco per quattro gare, con obbligo di disputa a porte chiuse, e l?ammenda di 600; alla societ? Giugliano Licola, l?obbligo di disputa a porte chiuse delle prossime due gare interne infligge e l?ammenda di ? 250. Per i provvedimenti a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.