La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto
d’impugnazione. Invero, dalla puntuale istruttoria è emerso una sostanziale involontarietà del gesto,
da parte del calcettista Pacileo Francesco, resosi colpevole di aver calciato un pallone, da lunga
distanza, senza nessuna intenzione di colpire il direttore di gara. Dalla stessa rilettura del referto arbitrale emerge la circostanza che il nominato calcettista, oggetto della sanzione, ha provveduto, a
fine gara, a scusarsi ripetutamente con il direttore di gara. Questa C.D.T., nel ritenere comunque di
dover infliggere una sanzione sportiva all’autore del gesto, ritiene che non possa, nella circostanza,
dedursi certezza sull’intenzionalità del gesto. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Finag Sisley Eboli C5, riducendo
al 31.01.2012 la squalifica a carico del calcettista Pacileo Francesco; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.