GARA DEL 01/12/2007: FUTSAL RMA PIANURA – CITTA? DI GRAGNANO C5 Il Giudice Sportivo, – rilevato che la Corte di Giustizia Federale, con C.U. n.148/CGF, ha accolto il reclamo della societ? FUTSAL RMA PIANURA, avverso la dichiarazione di inammissibilit? pubblicata sul C.U. n. 261 del 12.12.2007, rimettendo, contestualmente, gli atti al Giudice Sportivo per il seguito di competenza; – tenuto conto che il gravame riguarda la presunta posizione irregolare del calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe, sollevata dalla societ? FUTSAL RMA PIANURA, riguardo l?incontro FUTSAL RMA PIANURA – CITTA? DI GRAGNANO C5 del 01.12.2007; – riscontrato dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti che, alla data del 01.12.2007, il suddetto calciatore non risultava tesserato per la societ? CITTA? DI GRAGNANO C5 e che quindi aveva preso parte all?incontro summenzionato in posizione irregolare. P.Q.M. visto l?art 17, co.5, lett. a) del C.G.S., decide: di accogliere il ricorso della societ? FUTSAL RMA PIANURA comminando alla societ? CITTA? DI GRAGNANO C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. ? Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Renato Giuffrida) Pubblicato in Roma ed affisso all?albo della Divisione Calcio a Cinque