Il giudice sportivo si è espresso in merito al ricorso dell’Atletico Marcianise contro il Bellona per la gara del ritorno dei 32esimi Under 21 per la presenza in distinta di un calcettista squalificato. Il reclamo dei marcianisani è stato accolto, dunque al Bellona va la sconfitta per 6-0 a tavolino con l’Atletico che passa il turno. Ecco il comunicato:
4.1.1. CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 PLAY-OFF UNDER 21
RECLAMO
GARA DEL 28/3/2012: ATLETICO MARA MARCIANISE – BELLONA FIVE SOCCER
Reclamo preposto dalla società Atletico Mara Marcianise avverso l’esito della
gara Atletico Mara Marcianise – Bellona Five Soccer
Il Giudice Sportivo,
esaminato il ricorso in oggetto, correttamente prodotto secondo la
prescritta procedura dei termini abbreviati stabilita dal C.U.
n.91/A/FIGC del 29.11.2011 osserva:
con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della gara, prevista
dall’art.17, comma 5,lett.a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro
in epigrafe il calciatore De Crescenzo Davide in corso di squalifica.
Dagli accertamenti effettuati risulta che il nominato in questione è
stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in
ammonizione (IV infr.), con il C.U.N.571 del 02.03.2012.
Ciò nonostante il calciatore De Crescenzo Davide ha preso parte a tutte
le gare successive al 03.03.2012, disputate dalla sua squadra e più
precisamente:
Atletico Mara Marcianise – Bellona Five Soccer del 04.03, Virtus Futsal Flegrea
– Bellona Five Soccer del 14.03. e Bellona Five Soccer – Virtus Futsal Flegrea
del 18.03.
Di conseguenza il calciatore summenzionato partecipando all’incontro Atletico
Marcianise-Bellona Five Soccer del 28.03. è risultato in posizione irregolare,
in quanto la squalifica di cui al precisato C.U. n.571 del 02.03.2012 non è
stata scontata.