Vittoria a tavolino per la Gargiulogroup.it Marcianise con la Levinsson Roma e nuova classifica in A2. Ancora in sospeso la decisione per la sfida Ceccano-Napoli Vesevo. Ne parleremo in Punto 5 il processo (gioved? 22.30 Sky 849), con Marcelo Batita, tecnico del Marcianise, Peppe Mele, capitano del Marigliano e Alfredo Trovato, addetto stampa Napoli Vesevo e responsabile pagine sportive calcio a 5 di Cronache di Napoli.
GARA DEL 12.01.2008: BRILLANTE CALCIO A 5 ? MARCIANISE CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla societ? MARCIANISE CALCIO A 5 avverso la sospensione
dell?incontro BRILLANTE CALCIO A 5 ? MARCIANISE CALCIO A 5 decretata dall?arbitro al
minuto 2?36?? del primo tempo per impraticabilit? del terreno di gioco.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto secondale norme previste dal
C.G.S., rileva.
con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione dell?incontro
in oggetto, sospeso dall?arbitro per impraticabilit? del terreno di gioco al minuto 2?36?? del
primo tempo.
Motiva la ricorrente tale richiesta invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore
determinata dalle abbondanti e forti piogge che hanno imperversato sulla citt? di Roma sia il
giorno antecedente l?incontro sia il giorno stesso di disputa della gara.
Tali intemperie avrebbero arrecato danni alla copertura dell?impianto sportivo, causando
molteplici e continue infiltrazioni d?acqua che, bagnando il terreno di gioco, lo rendevano
scivoloso pregiudicandolo l?equilibrio dei calciatori.
Il prodigarsi, inoltre, degli addetti all?impianto per eliminare tali inconvenienti era reso vano
dal fatto che i temporali continuavano ad imperversare.
Viene allegata al riguardo una dichiarazione rilasciata dal direttore del Centro Impianti
Sportivi Giulio Onesti, proprietario dell?intero complesso dell?Acqua Acetosa, con la quale ?
precisato che le piccole lesioni create dalla pioggia in alcuni punti dell?impianto, che hanno
determinato le infiltrazioni d?acqua, non hanno potuto essere riparate in tempo utile dalle
maestranze.
Controdeduce la societ? MARCIANISE CALCIO A 5 chiedendo che in danno della societ?
BRILLANTE CALCIO A 5 sia comminata per responsabilit? oggettiva la punizione sportiva alla
perdita della gara.
Per dirimere la controversia si deve innanzitutto rilevare che non ? provata l?eccezionalit?
delle precipitazioni che avrebbero determinato in maniera repentina e del tutto ineluttabile
danni alla copertura dell?impianto sportivo tali da non consentire in tempo utile le dovute
riparazioni.
La sussistenza di tale requisito ha natura decisoria riguardo all?accertamento di una causa di
forza maggiore. A sostegno di quanto sopra, vedasi la decisione adottata dalla C.A.F. con
comunicato n. 41/c del 09.03.2006 con la quale, decidendo analoga questione relativa ad
una gara di Serie A2, veniva riconosciuta la responsabilit? oggettiva della societ? ospitante
per tutti quei casi in cui la sospensione dell?incontro per impraticabilit? del terreno di gioco
fosse riconducibile a cause dovute al cattivo stato di manutenzione o logoramento della
copertura dell?impianto sportivo.
Di conseguenza, poich? la societ? BRILLANTE CALCIO A 5 non ha documentato il nesso di
causalit? tra le precipitazioni e il danno arrecato alla copertura del palazzotto, limitandosi ad
allegare a titolo probatorio alcuni ritagli di quotidiani nei quali erano descritti i disagi
verificatisi nella citt? di Roma per la pioggia, la responsabilit? per la sospensione
dell?incontro per impraticabilit? del terreno di gioco deve essere ascritta oggettivamente alla
societ? ospitante.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 29, 31, 34 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U.n?1/2007, a scioglimento
della riserva di cui al C.U. n. 358 del 16.01.2008, decide:
– di dichiarare la societ? BRILLANTE CALCIO A 5 oggettivamente responsabile della
sospensione della gara in oggetto, comminandole la punizione sportiva della perdita
dell?incontro con il punteggio di 0 – 6;
– di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.