Cambia tutto. Il Giudice Sportivo accoglie il reclamo dell’Alma Salerno, stravolgendo il risultato acquisito dal Beefutsal Chiaiano (la gara finì 6 a 1 in favore dei partenopei, ndr) sul campo. Adesso al comando vola l’Alma Salerno con tre punti, sabato si svolgerà la seconda giornata del triangolare con Real Caivanese-Beefutsal. Ecco il testo della sentenza:
RECLAMO ALMA SALERNO – GARA PLAY-OFF AZZURRA MARIGLIANO / ALMA SALERNO DEL 25/5/2013
Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo pervenuto a mezzo fax in data 26.5.2013 ore 17.07, visto altresì il reclamo pervenuto, a mezzo fax il 26.05.2013, prodotto per due motivi, rileva preliminarmente la fondatezza del primo punto di doglianza, per irregolare svolgimento di gara, mentre invece si rileva l’infondatezza del secondo motivo di doglianza, relativo alla presunta posizione irregolare di calciatore, e pertanto meritevole di rigetto. Orbene, rilevata la proponibilità del ricorso in ossequio alla norma di cui all’art. 29, n. 3 e 5 C.G.S., prevista per l’abbreviazione dei termini per le gare dei Play off e play out, come pubblicato sul C.U. 120/A F.I.G.C. del 7.1.2013, riportato sul C.U. 75 del 31.01.2013 pag. 1513, per la proposizione del reclamo avverso la regolarità dello svolgimento della gara, si rileva che il reclamo, ritualmente proposto, procedendo preliminarmente all’esame del secondo punto di doglianza del reclamo, per la dedotta posizione irregolare del calciatore Pascarella Vincenzo, inserito in distinta al n. 00 della società Azzurra Marigliano, rilevata la tempestività dello stesso, pervenuto nei termini di cui all’art. 46 III comma C.G.S., si rileva che nel merito è infondato, e meritevole di rigetto. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.C. è emerso che il calciatore Pascarella Vincenzo nato il 14.10.1984 è regolarmente tesserato con la società Azzurra Marigliano dal
2.9.2010.
Passando all’esame del primo punto di gravame, deduce la reclamante che la società Azzurra
Marigliano abbia violato la norma sull’ impiego dei calciatori nati dal 1.1.1991 in violazione della normativa come pubblicata sul C.U. C.R.C. n. 2 del 3 luglio 2013, si rileva che il reclamo, ritualmente proposto, è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la soc. Azzurra Marigliano non abbia impiegato alcun calciatore nato dal 1.1.1991 in violazione della norma sull’impiego dei calciatori come su evidenziata. Dagli atti ufficiali di gara emerge con chiarezza che in distinta non risulta presente alcun calciatore nato dal 1.1.1991, in palese violazione della norma pubblicata sul C.U. C.R,C. n. 2 del 3 luglio 2013, sull’impiego di due calciatori nati dal 1.1.1991. D’altronde tale circostanza non è contestata dalla stessa società Azzurra Marigliano, che nelle note di replica giustifica la violazione della norma con carenza di organico di quella determinata fascia di classe. Rilevato che la fondatezza di questo motivo di gravame assorbe il motivo del precedente, per tutto quanto sopra, in applicazione dell’art. 17 C.G.S.;
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Azzurra Marigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. Nulla per la tassa non versata.