Ancora una volta Punto 5 dimostra di essere fonte attendibile e anticipa tutti sulla sentenza di coppa Italia dicendo espressamente quello che è stato il verdetto pubblicato questa mattina. Ribadiamo ogni volta che noi usiamo il condizionale che non è fantasia giornalistica, come qualcuno, copiando esattamente tutto quanto avevamo riportato la scorsa settimana aveva riproposto nelle sue tesi, ma il modus operandi di quando si conosce perfettamente un fatto attraverso una fonte e la nostra documentazione e non c'è l'ufficialità. Per cui, come si evince dalle motivazioni, fa fede completamente il nostro racconto in cui abbiamo sottolineato come la decisione sia stata presa secondo la nostra precisa ricostruzione dei fatti.
GARA CUS AVELLINO – CITTÀ DELLE ACQUE DEL 25/11/2009
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 50 del 3/12/09, letto il referto arbitrale, nonché gli allegati del
direttore di gara e dei C.C., nonché sentito l'arbitro ed i commissari di campo a chiarimento, rileva che
sebbene fosse stata richiesta regolarmente dalla società ospitante la presenza della F.P., la stessa
dall'inizio della gara era assente. Al 10° del prim o tempo l'arbitro si vedeva costretto a sospendere per alcuni minuti la gara per intemperanze dei tifosi di entrambe le società. Ristabilito l'ordine dopo poco la gara riprendeva regolarmente, fino al 19° del primo temp o, allorquando tra i tifosi presenti sull'unica tribuna si creava una rissa che poi degenerava, fino al momento in cui gli stessi tifosi entravano in campo continuando nella loro azione. A questo punto il direttore di gara decideva di rientrare negli spogliatoi, accompagnato da un commissario di campo, insieme alle due squadre, per attendere l'arrivo della F.P., opportunamente convocata sul posto. Poco prima i commissari di campo notavano alcuni tifosi della società CUS Avellino, portarsi all'esterno dell'impianto e rientrare dal lato opposto dove vi erano alcuni sostenitori della società ospite, e rompere una porta di ingresso in plexi glass, mentre successivamente un tesserato della società Città delle Acque, De Iulio Massimiliano rompeva un vetro dello spogliatoio dell'arbitro, con un pugno. Rilevato che non è stato possibile per l'arbitro riprendere la gara, fino a quel momento corretta tra i tesserati, per la grande confusione verificatasi in campo e per la presenza dei tifosi che davano vita ad una rissa, e visto il comportamento delle tifoserie al seguito delle squadre, che ha determinato la sospensione
definitiva della gara in epigrafe, ritenuto prevalente il comportamento violento di entrambe le tifoserie
descritto dall'arbitro, su qualsiasi altra circostanza evidenziata dai C.C., viste le dichiarazioni del direttore di gara che adottava la decisione di sospendere definitivamente la stessa; per tutto quanto sopra, in
applicazione dell'art. 17 del C.G.S.;
DELIBERA
di infliggere ad entrambe le società, CUS Avellino e Città delle Acque, la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-6, con l'obbligo di disputa a porte chiuse delle prossime due
gare interne per entrambe le società; infligge, altresì, l'ammenda di € 300,00 alla società CUS
Avellino ed € 300,00 alla società Città delle Acque, per partecipazione a rissa di propri sostenitori
che determinava la sospensione definitiva della gara de qua. Fa obbligo alle società CUS Avellino e
Città delle Acque di risarcire i danni provocati alla struttura nella misura che sarà quantificata C.R.
Campania. Per i provvedimenti nei confronti dei singoli si rimanda alla camicia di gara