Si è espresso il giudice sportivo in merito al ricorso presentato dal Casavatore ai danni del Sala Consilina al termine della sfida persa dai partenopei 7 a 1. Il team del patron Caturano contestava la presunta posizione irregolare di De Lima (nella foto). Il giudice sportivo ha ritenuto "inammissibile il reclamo" constatando cosi' la regolarità del tesseramento del calcettista brasiliano.
RECLAMO ACACIE CASAVATORE – GARA SPORTING SALA CONSILINA / ACACIE CASAVATORE
DEL 16.10.2010
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo proposto dalla società Acacie Casavatore in ordine alla gara inepigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calcettista De Lima Bentini Waldir (e nonDe Lima Waldir), nato il 12.03.1991, in via preliminare rileva che l’atto risulta del tutto generico, e perciò inammissibile, atteso che nessuna specifica ragione di irregolarità è stata dedotta, con riferimento a singoli ed individuati tesserati della società Sporting Sala Consilina. Per il vero, la reclamante ha inteso, in modo assolutamente vago, determinare una generalizzata verifica delle posizioni di alcuni tesserati della suddetta società avversaria, senza neppure addurre un simulacro di giustificazione di tale richiesta, in violazione della prescrizione, di cui all’art. 33, commi 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Deve peraltrosottolinearsi, ad abudantiam, che dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.Campania, emerge che il menzionato calcettista risulta regolarmente tesserato, a favore della societàSporting Sala Consilina, dal 10.09.2010, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della garaoggetto del reclamo. Di conseguenza, la partecipazione del calcettista, alla gara in esame, è da considerareregolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; di omologare il risultato della gara di 7-1; dispone addebitarsila tassa reclamo, non versata, sul conto della società Acacie Casavatore.