Il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Gladiator in riferimento alla gara d'andata con la Cavese. A questo punto, conti alla mano, i sammaritani possono arrivare al massimo quintultimi, col Mugnano che ha invece la certezza di giocare in casa il ritorno dei playout.
113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL GLADIATOR – GARA SPORTING CAVESE / FUTSAL
GLADIATOR DEL 4.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato
rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza
dell’atto di impugnazione. Invero la reclamante si duole della decisione del Giudice Sportivo Territoriale
nella parte in cui, per i fatti e le motivazioni in essa narrati, è stata comminata la sanzione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-6, a carico della stessa, anziché la sanzione della perdita della gara
a carico della società avversaria o, in via subordinata, la ripetizione della stessa. Deve premettersi che
l’arbitro, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha confermato il contenuto del proprio rapporto di gara,
precisando che, dopo 4/5’ dall’aggressione del calciatore espulso della società Futsal Gladiator, ha chiesto
di riprendere il gioco, ma i calcettisti ed i dirigenti della citata società si rifiutavano di riprenderlo, perché non
avevano più la serenità necessaria. Inoltre, il direttore di gara ha ribadito che, in quel momento, la
situazione era tranquilla ed il clima era idoneo per riprendere la gara, anche per l’arrivo della Forza Pubblica
dopo circa 15’. In base a quanto riportato, questa Commissione ritiene che i fatti accaduti nella gara de qua
non sono stati determinanti per inficiare la regolarità della gara, in quanto il calciatore aggredito era stato
già espulso e le condizioni ambientali descritte dall’arbitro, dopo il verificarsi degli episodi riportati nella
decisione impugnata, consentivano una normale ripresa della gara stessa. Di conseguenza, la decisione in
prime cure deve essere integralmente confermata. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Futsal Gladiator; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.