Si attendeva solo l'ufficialità per sancire la vittoria del ricorso dell'Eboli in riferimento alla gara esterna col Città delle Acque, terminata 4-4, in cui gli stabiesi schierarono lo squalificato Savarese. Ora i salernitani salgono a quota 29 punti in classifica e nell'ultimo turno si giocheranno le flebili chance di disputare in casa il ritorno dei playout. Ecco quanto riportato nel comunicato ufficiale numero 110 del 14 aprile:
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1
RECLAMO FINAG SISLEY EBOLI C5 – GARA CITTÀ DELLE ACQUE / FINAG SISLEY EBOLI C5 DEL
26.03.2011
Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Finag Sisley Eboli C5 per la gara in epigrafe,
avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori Ingenito Alessandro
(nato il 10.10.1991) e Savarese Vincenzo (nato il 30.09.1988); esaminati gli atti del fascicolo di Ufficio,
rileva la fondatezza dell'atto. Invero, osserva: come risulta dal C.U. n. 87 del 10.02.2011, pag. 1769, il
calciatore Ingenito Alessandro, nella gara del 6.02.2011, Città delle Acque / Real S. Maria C5, veniva
sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica
per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni (IV infrazione), e, successivamente, nelle gara del
9.02.2011, veniva sanzionato, sempre da questo G.S.T., quale calciatore espulso dal campo, con la
squalifica per cinque giornate di gara ed ancora, nella gara del 12.02.2011, con la sanzione, quale
calciatore espulso dal campo, della squalifica per due giornate di gara, per un totale di otto giornate
(sanzioni riportate sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17.02.2011, alla pagina 1853; per quanto attiene il
calciatore Savarese Vincenzo, come risulta dal C.U. n. 90 del 17.02.2011, pagina 1853, nella gara del
9.02.2011, Sporting Sala Consilina / Città delle Acque, veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo
Territoriale, quale calciatore espulso dal campo, con la squalifica per cinque giornate di gara e,
successivamente, nella gara del 16.02.2011 Città delle Acque / Miseria e Nobiltà, veniva sanzionato quale
calciatore non espulso dal campo (VIII infrazione), con la squalifica per una giornata di gara (sanzione
riportata sul C.U. n. 92 del 24.02.2011, pag. 1929, per un totale di sei giornate di squalifica. Le squalifiche,
rientrando nell'ambito di applicazione delle cosiddette squalifica automatica e non automatica, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 22, comma 3, C.G.S., avrebbero dovuto essere scontate in occasione della prima gara
ufficiale, immediatamente successiva alla gara che ha determinato la sanzione ed alla pubblicazione dei già
citati Comunicati Ufficiali, “della squadra nella quale militavano quando è avvenuta l’infrazione che ha
determinato i provvedimenti”. Poiché il calciatore Ingenito Alessandro ha dunque partecipato, non avendone
titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione), alle gare del 9-12-26 febbraio e, successivamente, alle
gare del 5-12-19-26.03.2011 e poiché il calciatore Savarese Vincenzo ha dunque partecipato, non
avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione), alle gare del 12 e 16.02.2011 nonché a quelle
del 5-12-19 e 26.03.2011, la società Città delle Acque deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art.
17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Finag Sisley Eboli C5, di infliggere, a carico
della società Città delle Acque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del
Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.