
Futsal Claravì penalizzato di un punto. Il Comitato Regionale ha punito la società salese per aver fatto giocare Petolicchio squalificato in due partite nella passata stagione. Ecco il comunicato ufficiale:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
A carico di:
Del calciatore Petolocchio Matteo; della società A.S.D. Futsal Claravi.
Per le gare:
Caggianese – A.S.D. Futsal Claravi del 26/09/2015
Futsal Rota – A.S.D. Futsal Claravi del 7/10/2015
Per la violazione dell’Art. 1 bis in relazione all’ Art. 22,commi 3 e 6 ed a titolo di
responsabilità oggettiva la società ex art. 4,comma 2 del C.G.S., per i comportamenti del
calciatore di cui sopra.
La Procura Federale ha contestato al prevenuto calciatore minorenne Petolocchio Matteo la
partecipazione alle gare epigrafe malgrado fosse sottoposto a squalifica, come da c.u. 23 del
25/09/2014. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo, per cui ha
deferito il medesimo a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società,responsabile
direttamente ed oggettivamente del comportamento dei proprio tesserati. Il tribunale fissava la
riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di
memorie difensive.
I deferiti non hanno fatto pervenire memorie né è comparso all’udienza del 12/09/2016 benchè
regolarmente avvisato.
La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità per tutti i deferiti per le
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per Petolicchio Matteo (1) giornata di squalifica e per
la società Futsal Claravi (1) un punto di penalizzazione ed euro 500,00 di ammenda.
Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”,dagli atti emerge
infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui nel prosieguo
Dal comunicato n. 23 del 25/09/2014 risulta infatti che il calciatore incolpato fu squalificato per una
giornata effettiva in relazione alla gara di Coppa Italia Calcio a 5 del 17/9/2014 e che la prima gara
successivamente disputata è la prima delle due in epigrafe indicate, vale a dire quella del 26/9/2015;
l’illecito disciplinare non sussiste quindi,evidentemente, in relazione alla gara del 7/10/2015.
Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte alla gara del
26/9/2015 e di applicare al calciatore Petolicchio Matteo 1 gara di squalifica ed alla società 1
punto di penalizzazione ed euro 100,00 di ammenda.

Futsal Claravì penalizzato di un punto. Il Comitato Regionale ha punito la società salese per aver fatto giocare Petolicchio squalificato in due partite nella passata stagione. Ecco il comunicato ufficiale:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
A carico di:
Del calciatore Petolocchio Matteo; della società A.S.D. Futsal Claravi.
Per le gare:
Caggianese – A.S.D. Futsal Claravi del 26/09/2015
Futsal Rota – A.S.D. Futsal Claravi del 7/10/2015
Per la violazione dell’Art. 1 bis in relazione all’ Art. 22,commi 3 e 6 ed a titolo di
responsabilità oggettiva la società ex art. 4,comma 2 del C.G.S., per i comportamenti del
calciatore di cui sopra.
La Procura Federale ha contestato al prevenuto calciatore minorenne Petolocchio Matteo la
partecipazione alle gare epigrafe malgrado fosse sottoposto a squalifica, come da c.u. 23 del
25/09/2014. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo, per cui ha
deferito il medesimo a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società,responsabile
direttamente ed oggettivamente del comportamento dei proprio tesserati. Il tribunale fissava la
riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di
memorie difensive.
I deferiti non hanno fatto pervenire memorie né è comparso all’udienza del 12/09/2016 benchè
regolarmente avvisato.
La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità per tutti i deferiti per le
violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per Petolicchio Matteo (1) giornata di squalifica e per
la società Futsal Claravi (1) un punto di penalizzazione ed euro 500,00 di ammenda.
Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”,dagli atti emerge
infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui nel prosieguo
Dal comunicato n. 23 del 25/09/2014 risulta infatti che il calciatore incolpato fu squalificato per una
giornata effettiva in relazione alla gara di Coppa Italia Calcio a 5 del 17/9/2014 e che la prima gara
successivamente disputata è la prima delle due in epigrafe indicate, vale a dire quella del 26/9/2015;
l’illecito disciplinare non sussiste quindi,evidentemente, in relazione alla gara del 7/10/2015.
Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte alla gara del
26/9/2015 e di applicare al calciatore Petolicchio Matteo 1 gara di squalifica ed alla società 1
punto di penalizzazione ed euro 100,00 di ammenda.
















