Confermata l’esclusione dal campionato di competenza (serie C2) per il Real Vesuvio (Real Stabia). Ha avuto esito negativo il ricorso presentato dal club di Castellammare, ma il presidente Massimiliano De Iulio (nella foto) non ci sta. “E’ dal 7 febbraio, giorno in cui e’ stato discusso il nostro ricorso, che aspettavamo una decisione. E’ assurdo che i tempi della giustizia sportiva siano cos? lunghi. Ora che abbiamo appena letto la sentenza rabbrividiamo per le menzogne che sono in essa contenute. La nostra battaglia legale non si ferma qui e con il nostro avvocato di fiducia, Nicola Sammartino, andremo fino in fondo. Ci sono dei passaggi inventati e il Commissario di campo, presente nell’occasione della gara con il Real Amalfi ha visto e scritto tutto. Andremo alla Caf, non possiamo accettare questo verdetto”.
Arrabbiatissimo il massimo dirigente stabiese e non ha tutti i torti. Non possiamo commentare se ci siano stati o meno gli estremi per questa decisione, sta di fatto che non e’ possibile che alcune decisioni cos? importanti vengano prese praticamente alla fine del campionato, potendo cos? falsare l’esito di un torneo. A seguire il comunicato ufficiale con la decisione della Commissione Disciplinare:
In data 8 gennaio 2005 si ? disputata la gara Real Vesuvio/Real Amalfi, valevole per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C 2. Gi? nel corso della gara si erano registrati episodi di grave intemperanza (lancio di sigarette accese e ripetuti sputi – alcuni dei quali lo attingevano in pi? parti del corpo – all’indirizzo dell’arbitro). Inoltre, al termine della gara (conclusasi con il punteggio di 4-6, a favore della societ? ospitata), il direttore di gara veniva ripetutamente attinto da altri sputi, da parte di “tifosi inferociti, aggrappati alla rete di recinzione”. Ancora: tre sostenitori tentavano di scavalcare la rete di recinzione, ma venivano bloccati dai due custodi della struttura sportiva. Di pi?: una persona, indossante la tuta della societ? Real Vesuvio, che si era qualificata come presidente del sodalizio prima dell’inizio della gara, aveva pesantemente inveito contro il direttore di gara, nel mentre questi rientrava nello spogliatoio al termine della gara medesima. L’arbitro puntualizza, altres?, che persona non identificata aveva “aperto il cancello, favorendo l’ingresso”, della cennata persona in tuta, nello spazio antistante gli spogliatoi. L’arbitro riferisce che, da questo momento, si ? verificata una sequenza di rassicurazioni verbali, da parte dei dirigenti e dei sostenitori della societ? Real Vesuvio, verosimilmente finalizzate a propiziare il sollecito allontanamento dell’arbitro e del Commissario di Campo dalla struttura sportiva. In tal modo tranquillizzato, l’arbitro lasciava il campo di gioco a bordo della propria autovettura, seguito dall’autovettura del Commissario di Campo. A causa del traffico intenso, l’auto del Commissario di Campo perdeva contatto con quella dell’arbitro. Riferisce l’arbitro che notava, a quel punto, delle persone su due motorini, che avevano lasciato l’impianto sportivo e che erano state riconosciute dal direttore di gara come spettatori dell’incontro agonistico. Una di queste persone, dalla struttura fisica notevole, si avvicinava all’arbitro, ingiuriandolo e minacciandolo. L’arbitro tentava una rapida manovra con l’auto, per sottrarsi al pericolo, adoperando continuativamente il clacson per richiamare l’attenzione. Bloccata dal traffico, l’auto dell’arbitro veniva circondata dai due motorini. Lo stesso soggetto che aveva precedentemente minacciato ed ingiuriato l’arbitro colpiva la portiera dell’autovettura del direttore di gara con pugni, costringendo l’arbitro medesimo a scendere dall’auto. L’arbitro veniva colpito con pugni e colpi vari, tra i quali alcuni alla testa, fino a quando l’intervento di alcuni passanti riportava la calma. Alla conclusione della vicenda, l’arbitro veniva minacciato da due degli aggressori, che gli intimavano di “non dire niente a nessuno”. Recatosi all’Ospedale Cardarelli di Napoli, all’arbitro venivano diagnosticati, come da referto medico ospedaliero agli atti, “trauma cranico cervicale e contusioni multiple”. Il Giudice Sportivo del C.R. Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 58 del 13 gennaio 2005, pag. 1209, ha deliberato di escludere la societ? Real Vesuvio dal Campionato di competenza, con la sanzione accessoria di euro 800 di ammenda. Avverso le richiamate decisioni ha proposto rituale ricorso la societ? Real Vesuvio, con richiesta di copia degli atti ufficiali e di essere sentita. In via preliminare, questa Commissione Disciplinare, sulla base delle coerenti pronunce della C.A.F., nonch? mediante un doveroso procedimento analogico, ritiene di dover ammettere al giudizio nel merito il ricorso, pur redatto senza foglio intestato e senza il timbro della societ?, in quanto
l’atto non reca soltanto la semplice procura “ad litem”, intestata al legale fiduciario della societ?, ma ? stato anche sottoscritto, in calce, non soltanto dal legale fiduciario medesimo, ma anche dal presidente della societ? Real Vesuvio, erroneamente indicato nel testo del reclamo come inibito alla sottoscrizione. Tale inibizione non sussiste, in quanto il presidente del Real Vesuvio era, in realt?, squalificato per giornate di gara (e non a tempo), come calciatore della societ? stessa. La Commissione Disciplinare, esaminati i referti dell’arbitro della gara e del Commissario di Campo; letto il ricorso della societ? Real Vesuvio; sentita la societ? ricorrente, rappresentata nell’audizione dal legale di fiducia, ritiene: la circostanza che il direttore di gara fosse stato rassicurato appare, alla luce di quanto verificatosi a distanza dall’impianto sportivo, frutto di un atteggiamento strumentale, o comunque assolutamente inidonea a configurare una circostanza esimente, o, in subordine, attenuante. Qualora anche, per mera ipotesi, gli aggressori dell’arbitro nella pubblica strada si fossero determinati all’iniqua azione soltanto in ragione di una pura coincidenza fortuita, nel senso di aver incontrato sul proprio percorso l’auto del direttore di gara, in ogni caso non pu? trovare alcuna giustificazione la violenza gratuita, fisica e morale, perpetrata, a livelli di gravit? assoluta, ai danni del direttore di gara. Per il vero, le circostanze di fatto e di luogo e l’inseguimento dell’auto dell’arbitro, sia pure per un periodo temporale ridotto, ma in ogni caso persistente, inducono a ritenere assolutamente verosimile l’ipotesi della premeditazione. Del tutto inconferente si presenta l’obiezione, prodotta dalla reclamante, relativa alla distanza (di alcune centinaia di metri, o anche di qualche chilometro, come assunto nel testo del reclamo) dal campo di gioco. Al riguardo, questa C.D. ha il dovere di rilevare che, in una precedente circostanza, questo medesimo organo giudicante di seconda istanza aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Campania di escludere dal Campionato di competenza la societ? Pro Valdiano, i cui sostenitori si erano resi responsabili di un’aggressione all’arbitro ed al Commissario di Campo a molte decine di chilometri di distanza dal campo di gioco (gara Pro Valdiano – Real Pollese del 13 febbraio 2003); osserva, altres?, che il provvedimento dell’esclusione dal Campionato di competenza era stato confermato dalla C.A.F., che aveva giudicato non potesse considerarsi circostanza n? attenuante, n? tantomeno esimente, la distanza chilometrica del luogo dell’aggressione dal campo di gioco. Questa C.D. giudica, inoltre, che non possa non tenersi conto del diretto ed inconfutabile nesso di causalit? tra la gara e gli eventi, di cui al ricorso. Come nel richiamato caso della Pro Valdiano, l’evidenza incontestabile del cennato nesso, fondamento giuridico-sportivo della presente decisione, si individua in una circostanza, espressamente dichiarata dall’arbitro della gara ed alla quale si ? gi? fatto riferimento: uno degli aggressori era, senza dubbio alcuno, in quanto riconosciuto dall’arbitro, un sostenitore della societ? Real Vesuvio, presente alla gara. Se ne deduce una precisa volont?, nella quale rientra una ferma premeditazione, di aggredire una persona, a tal fine inseguita, pervicacemente attendendo il momento giusto per attuare il proposito. Queste manovre non lasciano adito a dubbi sulla volont? intimidatoria e, per cos? dire, preparatoria della successiva aggressione. Sul punto, non va sottaciuta la gravit?, davvero al di l? dei limiti del tollerabile, dell’aggressione medesima, eseguita con inaccettabili modalit? e violenza, fino a procurare danni fisici, certificati da una struttura ospedaliera. L’aggressione, oltretutto, ha rappresentato la prosecuzione di quanto verificatosi gi? durante ed al termine della gara. Attesa, dunque, l’eccezionale gravit? dei fatti in esame, questa C.D. ritiene di dover confermare in toto le decisioni del Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il ricorso, come proposto dalla societ? Real Vesuvio, confermando le decisioni del Giudice Sportivo, con addebito della tassa reclamo, non versata.