Come gi? avevamo anticipato, ? cambiata la decisione del giudicie sportivo che ha dato la vittoria a tavolino alla Reale Mutua nella gara con il Gragnano.
RECLAMO
GARA DEL 01/12/2007: PIANURA-GRAGNANO
Il Giudice Sportivo,
– Visto il C.U. n? 261 del 12/12/2007 con il quale il ricorso in oggetto era stata dichiarato
inammissibile per inosservanza dei termini prescritti dall art. 29, co. 4 lett. b relativi all?
inoltro delle motivazioni da parte del ricorrente.
– Considerato che per un disguido amministrativo interno le suddette motivazioni risultano
invece essere state trasmesse entro il terzo giorno feriale successivo a quello in cui si ?
svolta la gara e cio? entro il 5/12/2007. Ritenuto pertanto di dover annullare la
dichiarazione di inammissibilit? e di dover valutare nel merito le argomentazioni della
reclamante.
– Tenuto conto che il ricorso verte sulla presunta posizione irregolare di tesseramento del
calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe della societ? Citt? di Gragnano, per la quale ?
richiesta in danno della convenuta l?applicazione della punizione sportiva della perdita
della gara prevista dall? art. 17, 5? co. lett. a del C.G.S.
Rilevato che dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti, il
calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe non risulta tesserato per la societ? Citt? di Gragnano
e che quindi non aveva titolo a prendere parte all? incontro in epigrafe.
P.Q.M.
Visti gli Artt. 17, 29,34,del C.G.S. decide
a) di annulare il provvedimento adottato con il C.U. n? 261 del 12/12/2007.
b) di accogliere il ricorso del Futsal RMA Pianura, comminando alla societ? Citt? di Gragnano
la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
c) nulla ? dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato in Roma ed affisso all?albo della Divisione Calcio a Cinque il 14/12/2007.
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
Il Presidente
Fabrizio Tonelli