La giustizia sportiva si è pronunciata in merito al reclamo posto dal Real Torre del Greco a seguito del match di Moschiano col Giovani Lauro. Riportiamo il dispositivo della sentenza.
Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Real Torre del Greco C5, con i quali la stessa ha censurato la regolarità della gara in epigrafe viste le condotte tenute dalla società Giovani Lauro e da soggetti ad essa riconducibili. In particolare, dalla lettura del reclamo emergeva che al minuto 30 dell’incontro, a seguito di un contatto di gioco, un dirigente della società Ospitante, si dirigeva verso la panchina della società Real torre Del Greco C5 e colpiva con una testata il calcettista Cristian Izzo. A seguito di tale episodio scaturiva una rissa che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le società. Accedevano, inoltre, al TDG soggetti riconducibili alla società Giovani Lauro che minacciavano ed intimorivano i tesserati della società Real Torre del Greco C5. Pertanto, il DDG era costretto a sospendere l’incontro ed attendere l’arrivo presso l’impianto di gioco delle Forze dell’Ordine. La reclamante richiedeva quindi, visto l’art. 6 commi 3 e 4 CGS, l’applicazione dell’art. 10 comma 1 CGS. La reclamata produceva memorie difensive con l’intento di smentire quanto sostenuto dalla reclamante. Orbene, dall’istruttoria nonché dalla documentazione ufficiale prodotta dal DDG emerge che: “Al 30′ del primo tempo i calciatori del Giovani Lauro a seguito di un contatto di un compagno di squadra con un calciatore avversario si alzavano tutti dalla panchina, immediatamente mi dirigevo verso la stessa per ammonire la protesta del Sig. Acerra Samuele n 90 (Giovani Lauro). Dopo aver notificato il procedimento suddetto, voltandomi, notavo il Sig. Ferraro Federico (dirigente Giovani Lauro) inveire nei confronti della panchina della squadra ospite spintonando alcuni calciatori del Real Torre del Greco. A seguito di tale episodio scaturiva un intenso e acceso confronto di massa fra tutti i calciatori di entrambe le squadre a cui immediatamente intervenivano, invadendo il campo, anche 7/8 tifosi del Giovani Lauro, i quali con fare minaccioso ed intimidatorio affrontavano calciatori e dirigenti della squadra ospitata, inveendo nei loro confronti con forti spinte. Visto il gran numero di persone coinvolto, riuscivo a controllare solo in parte quanto accadeva. Dopo 5′-6′ di attesa in cui la situazione non accennava a tornare alla normalità e il tenore degli scontri sembrava tutt’altro che sedato, sospendevo definitivamente la gara poiché non era evidentemente più garantita l’incolumità di calciatori, dirigenti e dello stesso Direttore di gara. Dopo circa 10′ i calciatori di entrambe le squadre si portavano negli spogliatoi e quasi contestualmente arrivava sull’impianto anche la Polizia che iniziava a prendere informazioni sull’accaduto e mi convocava immediatamente presso i propri uffici per relazionare sugli incidenti. Prima di lasciare l’impianto per recarmi presso il Commissariato di Lauro, il dirigente del Real Torre del Greco mi consegnava una nota a sua firma che allego al referto di gara, il cui contenuto fa riferimento ad una aggressione subita da un proprio tesserato”. Dai fatti sopra riportati appare inequivocabile la responsabilità della società Giovani Lauro inquanto dal comportamento del proprio dirigente Sig. Ferraro Federico scaturiva dapprima una rissa tra i componenti di entrambe le società alla quale poi si univano sostenitori della società Giovani Lauro. Questi ultimi, come emerge dal supplemento di rapporto richiesto al DDG, affrontavano con fare minaccioso ed intimidatorio calciatori e dirigenti della società ospitata inveendo nei loro confronti e colpendoli con forti spinte. Di fatto, l’azione dei sostenitori della Giovani Lauro presenti all’interno del recinto di gioco, poneva il DDG nella condizione di sospendere definitivamente l’incontro in quanto la situazione non tornava alla normalità e vi era evidente pericolo per l’incolumità dei tesserati di ambedue le compagini e dello stesso DDG. In accoglimento del reclamo proposto delibera di: infliggere alla società Giovani Lauro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/6 in favore della società Real torre Del Greco C5; infliggere alla società Giovani Lauro l’ammenda di euro 250,00 nonché la sanzione della disputa della prossima gara interna a porte chiuse; infligge l’inibizione fino al 25/05/2024 al Sig. Ferraro Federico; infliggere l’ammenda di euro 100,00 alla società Real Torre Del Greco C5 per vare propri tesserati preso parte ad una rissa con i tesserati avversari. I provvedimenti disciplinari adottati a carico dei singoli tesserati saranno resi noti nel Comunicato Ufficiale ordinario. Nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale Avv. Francesco Zaccaria
LA SITUAZIONE. Il successo a tavolino assegnato ai corallini garantisce al momento il decimo posto: prima piazza utile per la salvezza diretta, a +2 sullo Scampia. Il team di De Martino, il 6 aprile, dovrà vincere contro la Fenix capolista e sperare contemporaneamente almeno in un pareggio dei rivali visto il +1 negli scontri diretti.