GARA SAN MARTINO BREZZA ? REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT DEL 23/2/2008
Il G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U.; sentito l?arbitro, opportunamente convocato; rileva che alla fine del primo tempo, i giocatori della societ? Redas Napoli Block Shaft venivano aggrediti con calci e pugni da sostenitori del San Martino Brezza, entrati indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi, e da giocatori del San Martino, tra I quali si segnalavano il n. 9 ed il n. 11 (gi? precedentemente espulso); rilevato che tale aggressione durava circa 3/4 minuti senza che alcuno intervenisse in difesa dei calciatori del Redas Napoli Block Shaft; rilevata l?assenza della forza pubblica, protattasi anche dopo ripetuta richiesta telefonica; rilevato che, una volta negli spogliatoi, i giocatori del Redas Napoli Block Shaft subivano un altro tentativo di
aggressione non andato a buon fine per l?intervento di un tesserato del San Martino Brezza, tanto premesso, in applicazione dell?art. 17 CGS;
DELIBERA
di infliggere alla societ? San Martino Brezza la perdita della gara per 0-6, con la squalifica del campo di gioco per due giornate, da disputare a porte chiuse, nonch? l?ammenda di ? 500.00 (cinquecento) a carico della societ? medesima (San Martino Brezza). Per i provvedimenti ai singoli si rimanda alla