GARA DEL 06/01/2007 REAL REGGIO TREMULINI C 5 ? CATANZARO CALCIO
A CINQUE
Reclamo preposto dalla societ? CATANZARO CALCIO A CINQUE avverso l’esito della
gara REAL REGGIO TREMULINI C 5 ? CATANZARO CALCIO A CINQUE.
Il Giudice Sportivo,
in merito al gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva:
con il ricorso in esame la societ? CATANZARO CALCIO A CINQUE reclama avverso la
regolarit? della gara in epigrafe sollevando molteplici motivazioni cos? riassunte:
a) errore tecnico degli arbitri, allorquando, durante l’esecuzione di un tiro libero
contro la societ? REAL REGGIO TREMULINI C 5 assegnato al 19’59” del primo
tempo, sul terreno di gioco era presente il solo portiere della societ? REAL REGGIO
TREMULINI C 5, mentre l’intera compagine era rientrata negli spogliatoi e non
aveva ottemperato all’invito del direttore di gara di ripresentarsi sul terreno di gioco
per disputare il secondo minuto di gioco mancante alla conclusione del primo
tempo;
b) tafferugli verificatisi, nell?intervallo tra il primo e il secondo tempo, nel tunnel
dello spogliatoio, nel corso dei quali uno degli arbitri veniva aggredito da un intruso
rimasto sconosciuto;
c) ripresa della seconda frazione di gioco con le due compagini in parit? numerica
nonostante quanto accaduto alla fine del primo tempo.
In virt? delle considerazioni esposte ? chiesta in via principale la comminatoria, a
carico della convenuta, della punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-6, sia per responsabilit? diretta riguardante la condotta
insubordinata tenuta dalla squadra alla fine del primo tempo, sia per responsabilit?
oggettiva attinente l’aggressione subita dal secondo arbitro durante l’intervallo.
In via gradata la ricorrente chiede la non omologazione del risultato e la ripetizione
dell’incontro.
Dal supplemento arbitrale all’uopo trasmesso il direttore di gara conferma che
effettivamente l’ultimo secondo di gioco del primo tempo si ? disputato con la
presenza sul terreno di gioco del solo portiere della societ? REAL REGGIO
TREMULINI C 5 in quanto l’intera squadra aveva considerata conclusa la prima
frazione di gioco ed era rientrata negli spogliatoi. L’invito dell’arbitro a tornare in
campo aveva creato proteste e tensioni per cui, per non inasprire ulteriormente gli
animi, il direttore di gara aveva ritenuto opportuno far eseguire il tiro libero con la
presenza del solo portiere. I tafferugli seguiti nell’intervallo avevano fatto insorgere
dubbi nella terna sull’opportunit? di proseguire la gara o sospenderla
definitivamente. Le assicurazioni fornite dai dirigenti della societ? REAL REGGIO
TREMULINI C 5 circa il ripristino delle condizioni di sicurezza hanno indotto gli
arbitri a riprendere la gara condotta poi a termine in assoluta tranquillit?.
Premesso che la decisione di decretare o meno la sospensione anticipata
dell’incontro rientra nei poteri discrezionali dell’arbitro in ordine ai quali, ai sensi
delle disposizioni di cui all’art 24, co. 3 del C.G.S., qualsivoglia valutazione di merito
? preclusa al Giudice Sportivo, si deve prendere atto invece dell’errore tecnico
verificatosi alla fine del primo tempo. L’arbitro ha fatto disputare l’ultimo secondo di
gioco della prima frazione con cinque elementi della societ? CATANZARO CALCIO A
CINQUE e uno solo della societ? REAL REGGIO TREMULINI C 5 in palese violazione
del dettato della Regola 3 del Regolamento di gioco, senza peraltro adottare nessun
provvedimento disciplinare nei confronti degli altri calciatori della societ? REAL
REGGIO TREMULINI C 5. Ne consegue, pertanto, che tali decisioni hanno arrecato
un ingiusto vantaggio alla compagine ospitante dinanzi citata, alterando la gara che
non pu? dirsi conclusa regolarmente e nel rispetto delle regole di gioco.
P.Q.M.
Visti gli artt. 12, 24, 31, 34,del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.
301 del 10.01.2007, decide:
– di non omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro,
disponendone la ripetizione in campo neutro e a porte chiuse per le gravi
intemperanze ed atti di insubordinazione perpetrati dai componenti della societ?
REAL REGGIO TREMULINI C 5 nei confronti della terna, l’autorit? della quale non ?
stata rispettata comminando alla societ? REAL REGGIO TREMULINI C 5 l’ammenda
di ? 1000,00;
– di confermare le decisioni gi? adottate a carico della societ? REAL REGGIO
TREMULINI C 5 e pubblicate sul C.U.n? 301 del 10.01.2007;
– nulla ? dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.