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GARA CUS AVELLINO ? TERZIGNO C5 DEL 13/9/08
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la sopraindicata gara non si ? disputata per l?assenza della societ? Terzigno C5. Per tale motivo, in applicazione dell?art. 53 N.O.I.F.,
DELIBERA
di infliggere alla societ? Terzigno C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6 e l?ammenda di ? 150.00 relativa alla prima rinuncia. Inoltre, questo G.S.T., preso atto della dichiarazione, del Terzigno C5, di rinunciare al prosieguo del Campionato di Calcio a Cinque Serie C1, nel rispetto dell?art. 53, comma 3, delle N.O.I.F., delibera di comminare alla societ? medesima l?ammenda di ? 1500,00=millecinquecento (corrispondente alla prima rinuncia decuplicata) e la sua esclusione dal prosieguo del Campionato di competenza. Rilevato altres?, che la rinuncia si ? verificata durante il girone di andata, tutte le gare disputate dalla suddetta societ? non hanno alcun valore ai fini della classifica che verr? stabilita senza tener conto dell?esito delle stesse.
DISPONE
infine, nel rispetto dell?art. 110, commi 1 e 2 delle N.O.I.F., il decadimento d?autorit? dal vincolo dei
giocatori tesserati per la societ? Terzigno C5.