58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIUGLIANO LICOLA C5 – GARA SISLEY EBOLI / GIUGLIANO
LICOLA C5 DEL 21.11.2009 – CALCIO A CINQUE SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante legale, la
società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza
dell'atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione, su richiesta del legale della società ricorrente, è
stata presa visione dell'allegata documentazione. In via generale, quanto riportato dal direttore di gara nel
proprio referto è risultato esattamente relazionato. In particolare, gli arbitri sono stati avvicinati dai dirigenti e
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F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 gennaio 2010 Pagina 1533
dai calciatori della società ricorrente, uno dei quali calciatori, non identificato perché privo della maglia, ha
strattonato l'arbitro medesimo, tirandolo per la casacca. Tale episodio, indubbiamente da stigmatizzare, è
tuttavia restato l'unico episodio particolarmente grave. Va altresì precisato però che dirigenti e calciatori,
suoi compagni di squadra, lo allontanavano dal direttore di gara, facendo in modo che quest'ultimo potesse
raggiungere gli spogliatoi senza altra turbativa. Tanto rilevato, si ritiene di ridurre le sanzioni inflitte dal
Giudice di prime cure, secondo una valutazione equitativa, per tutti i calciatori attinti dalla sanzione, come
segue: Scarpato Gaetano, fino al 31.03.2010; Sequino Giuseppe, fino al 24.02.2010; Rinaldi Antonio, fino al
28.01.2010; Rinaldi Fabio, fino al 26.02.2010; Camerlingo Vincenzo, da otto a sette giornate di gara.
P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre le squalifiche, a
carico dei calciatori, come specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,
non versata.