Il G.S.T., visto il reclamo ritualmente proposto dalla società Farisei per la gara in epigrafe, avente peroggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calcettista Colaiacolo Ciro, nato il19.03.1982, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il predetto calcettista era stato espulsodal campo in occasione della gara Futsal Casalnuovo / Sbarra Club, disputata il 27.03.2011. La relativasanzione della squalifica, per una gara, veniva pubblicata sul C.U. n. 106 del C.R. Campania, del 7.04.2011,alla pagina 2395. Tale squalifica, rientrando nell’ambito dì applicazione della cosiddetta squalificaautomatica, che consegue all’espulsione dal campo di un calcettista, avrebbe dovuto essere scontata inoccasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva. Orbene, nella gara del 2.04.2011Marigliano C5 / Futsal Casalnuovo, il citato calcettista Colaiacolo Ciro non veniva né inserito nella distintaufficiale di gara della propria società di appartenenza, né utilizzato, espiando, così, la sanzione dellasqualifica a suo carico. Di conseguenza, la sua partecipazione, alla gara in epigrafe, è da considerareregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motiviDELIBERAdi rigettare il reclamo proposto dalla società Farisei e di confermare il risultato acquisito sul campo(10-4 a favore della società Futsal Casalnuovo); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata,sul conto della società reclamante