Si è espresso il giudice sportivo in merito alle ultime gare di campionato under 21 Bagnolese-Napoli Arpino e Gragnano-Isef. Ecco le sentenze:
gara del 20/12/2009 FUTSAL RMA BAGNOLESE – AZZURRA MARIGLIANO
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata disponibilità dell'impianto sportivo,risultato occupato da altra manifestazione sportiva;considerato che la società Bagnolese non è riuscita a reperire in tempo utile un altro terreno di gioco regolarmente omologato per far disputare
l'incontro; Visti gli artt.17 del C.G.S.,53 delle N.O.I.F. ed il C.U. n°1
del 3/7/2009 decide di comminare alla società FUTSAL RMA Bagnolese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
gara del 20/12/2009 LEONIDA GRAGNANO FUTSAL – ISEF
Il Giudice Sportivo,
Esaminato il referto relativo alla gara in oggetto rileva: l'incontro in questione è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al 2° del primo tempo quando a seguito di un litigio avvenuto a gioco fermo tra due calciatori delle opposte squadre verificatosi nella parte opposta del terreno ove si era svolta
l'azione; un calciatore della società ISEF dalla panchina andava sul terreno di gioco con lo scopo di sedare il diverbio insorto tale iniziativa veniva equivocata dai calciatori del Leonida Gragnano ,Langellotti Carlo,Fienga Raffaele, Inserra Michele e Vingiano Carlo i quali si avventavano sul predetto calciatore colpendolo reiteratamente con calci e pugni .Successivamente,
senza alcuna motivazione e con intensa violenza si scagliavano contro tutti gli altri componenti della compagine avversaria colpendoli con calci e pugni e schiaffi,perfino l'allenatore
avversario veniva colpito e aggredito da schiaffi al viso. Gli atti di violenza si protraevano per altri 2 minuti senza che nessun dirigente della società ospitante ad eccezione
dell'allenatore si adoperasse per frenare gli impeti e cercare di ristabilire la calma. Dagli spalti un sostenitore locale penetrava indebitamente sul terreno di gioco e prendeva parte
attiva all'aggressione a carico dei calciatori ospitati colpendone alcuni con calci e pugni. Agli scontri prendevano parte anche altri calciatori del Leonida Gragnano che
spintonavano e rivolgevano ingiurie e minacce agli avversari che l'arbitro identificava in Irollo Daniele,Matrone Michele ed Inserra Andrea.Considerato dall'esame dei fatti testè descritti
che sia i tesserati che la società Leonida Gragnano si sono resi responsabili di palese violazione degli obblighi e doveri imposti dalle norme di cui all'Art.1 del CGS,tenuto conto che gli episodi
di violenza verificatosi sono risultati del tutto pretestuosi ed ingiustificati, visto che la partita era iniziata da appena 2",rilevata infine la condotta omissiva tenuta dalla società che
in alcun modo è intervenuta a difendere l'incolumità dei
componenti della compagine ospitata, decide: di comminare alla società Leonida Gragnano la punizione sportiva
della perdita della gara col punteggio do 0-6 l'ammenda di Euro 2500,00 nonchè la penalizzazione di nove punti in classifica,la squalifica del terreno di gioco a tutto il 30/06/2010 con l'obbligo
di disputare le relative gare in campo neutro e a porte chiuse, di squalificare fino al 31-12-2009 i calciatori del Leonida Gragnano Langellotti Carlo,Fienga Raffaele,Inserra Michele e Vingiano
Carlo per reiterati e gravi atti di violenza perpetrati in danni di avversari.
Di squalificare fino al 30-06-2010 i calciatori Irollo Daniele, Matrone Michele,Inserra Andrea della società Leonida Gragnano per la condotta gravemente scorretta,ingiuriosa e minacciosa tenuta nei
confronti di calciatori avversari mentre erano fatti oggetto ad atti di violenza da parte dei propri compagni di squadra. Di squalificare fino al 13-01-2010 i calciatori
Carfora Antonio(Leonida Gragnano) e Coppola Andrea(ISEF) per essere venuti a diverbio mentre il gioco era fermo, in altra parte del terreno di gioco.
Di Squalificare per una giornata effettiva il calciatore Galinanes Facundo per aver abbandonato a gioco fermo la panchina ed essere entrato senza il consenso dell'arbitro sul terreno di gioco,pur avendo l'intenzione di sedare il litigio.