Tutti ricorderanno la lunga squalifica inflitta al designatore arbitrale e due arbitri prima dell’estate in merito al caso della partita del San Gregorio. La sentenza è stata ridotta per gli interessati, nell’ambito del presofferto. In parole povere vuole dire che l’hanno già scontata abbastanza e ora hanno accettato di punire Mario Rossi, Nunzia Primicile e Giovanni Vitolo con i mesi già scattati. Possiamo leggerla però quasi come un’assoluzione perchè se ci fossero stati colpevoli nei termini in cui era stata descritta questa vicenda, probabilmente non si sarebbe arrivati a questa decisione. Per gli arbitri la possibilità di tornare in campo dopo i test attitudinali già tra un paio di settimane, per Mario Rossi, sostituito nell’incarico quest’anno da Giovanni Belcuore di Torre Annunziata, una bella vittoria morale dopo il profondo affetto che amici e addetti ai lavori gli avevano fatto sentire in tutto questo tempo.
La sentenza
(5) – RICORSO DEL SIG. MARIO ROSSI (Designatore arbitri Calcio a 5 del CRA
Campania) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ? (nota N°.
4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).
(7) – RICORSO DELLA SIG.RA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (A.E. della Sezione AIA di
Torre del Greco) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ? (nota N°.
4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).
(6) – RICORSO DELLA SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (A.E. della Sezione AIA di
Castellammare di Stabia) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ?
(nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).
Letti i ricorsi in appello proposti dal Sig. Rossi Mario, all’epoca dei fatti Designatore degli
Arbitri del Calcio a Cinque del C.R.A. Campania, della Sig.ra Primicile Nunzia Ilaria,
Arbitro effettivo regionale C5 della Sez. di Torre del Greco, e del Sig. Vitolo Ferraioli
Giovanni, Arbitro effettivo regionale C5 della Sez. di Castellammare di Stabia, il primo
avverso la inibizione inflittagli per mesi quattordici, gli altri due avverso la inibizione loro
rispettivamente inflitta per mesi sette, sanzioni, quelle indicate, rese con delibera della
Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Campania del
20.06.2011, pubblicata sul C.U. n. 4 del 7.07.2011, con la quale sono stati ritenuti tutti
responsabili delle violazioni ascritte, precisamente, la Primicile ed il Vitolo, per essere
venuti meno al loro dovere di veridica e precisa refertazione, mentre, per quanto concerne
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il Rossi, per essere stato presente, senza averne titolo, nello spogliatoio dei Direttori di
Gara prima della gara stessa, e per avere tenuto un comportamento non probo ostentando
un atteggiamento polemico e stizzoso nell’accesa discussione tenuta col Presidente della
Società ASD US San Gregorio; ed ancora, tutti e tre, per aver eluso di dire la verità in molti
punti delle dichiarazioni rese al Collaboratore federale.
Esaminati gli atti ed i documenti;
ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, il quale si è rimesso al
giudizio della C.D.N. in ordine alla entità delle sanzioni, richiamando, al riguardo, le
richieste formulate in primo grado;
ascoltato, altresì, il rappresentante degli appellanti, il quale si è riportato alle già
rassegnate conclusioni chiedendone l’integrale accoglimento;
tanto sopra premesso, questa C.D.N. ritiene di non poter condividere le argomentazioni
poste a sostegno dell’atto di gravame, quantomeno con riferimento alla richiesta di
proscioglimento dei tre deferiti. Invero, dall’accertamento operato dalla Procura federale e
dalla conseguente ricostruzione della vicenda, cui ha aderito in pieno la Commissione
disciplinare territoriale, emerge con sufficiente chiarezza e certezza la responsabilità degli
odierni appellanti limitatamente alla contestazione “di aver eluso di dire la verità
…………………… al Collaboratore federale”. In particolar modo, a parere di questa
Commissione, non appare dubitabile:
– che il Sig. Rossi, il giorno della gara, e prima che la stessa avesse inizio, si trovasse
all’interno dello spogliatoio con i due arbitri (circostanza, al contrario, negata dai tre
deferiti);
– che, sul punto, le dichiarazioni rese dai due Commissari di Campo, Signori Di Maria
Nunzio e Del Regno Matteo, sono da ritenersi sostanzialmente coincidenti, a differenza di
quelle dei ricorrenti, non sempre convergenti, e nel loro insieme parzialmente in contrasto
con le dichiarazioni dei primi.
Al contrario, la contestazione relativa all’atteggiamento assunto nella circostanza dal
Rossi, non sembra meritevole di accoglimento, stante, quel giorno, una situazione di tale
difficoltà ambientale, da non poter pretendere, dal detto dirigente arbitrale, un
comportamento che non fosse in linea con il proprio dovere di proteggere i due arbitri.
Tutto quanto sopra esposto, porta ad escludere un proscioglimento dei deferiti, ma,
certamente, induce a rivedere la misura della pena, la quale, in considerazione delle
argomentazioni svolte, può essere ridotta, per tutti, nell’ambito del presofferto.
P.Q.M.
In parziale riforma della delibera impugnata, ridetermina le sanzioni limitandole alla data
del 24.10.2011.
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
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Pubblicato in Roma il 24 Ottobre 2011
Il Segretario Federale Il Presidente Federale