Il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino alla Real Mondragonese nel match col Tonia Futsal, in quanto gli ospiti avevano fatto ricorso contro la presenza di un solo giocatore avversario under 21 in distinta, a fronte dei due previsti dal regolamento. E’ già pronto però il controricorso del club di Parete, col presidente Abate che annuncia: “Avevamo due under 21 in distinta, ma la Mondragonese ha fatto ricorso in quanto avevamo dimenticato di inserire la data di nascita di uno di questi e dunque ne risultava uno solo. Tra l’altro mi avevano anche telefonato, gli ho spiegato la situazione ma hanno fatto ugualmente ricorso. In ogni caso siamo tranquilli: abbiamo già fatto controricorso e aspettiamo i tempi burocratici, ma non ci saranno problemi in quanto il giocatore in questione è regolarmente tesserato con noi ed era presente sulla distinta”.
Ecco quanto espresso dal giudice sportivo:
RECLAMO REAL MONDRAGONESE C5 – GARA REAL MONDRAGONESE C5 / TONIA FUTSAL DEL
10/12/11 C/5 C2
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 60 del 15/12/2011, pag. 1233, visto il
reclamo, accertatata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva, che nel merito è fondato e, pertanto,
meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Tonia Futsal abbia inserito in distinta e
fatto partecipare alla gara solo un calciatore nato dall’1/1/1990 in poi, contravvenendo così alla norma
sull’obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI
nati dal 1° gennaio 1990 in poi, con l’obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima
dell’inizio della gara e per tutta la sua durata. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara si evince che la società
Tonia Futsal, abbia inserito in distinta e schierato in campo, sin dall’inizio della gara esclusivamente il
calciatore Mazzocchi Pasquale (nato nel 1993) e pertanto, questo G.S.T., rilevato la violazione della
normativa sull’impiego dei calciatori “in relazione all’età”, come pubblicata sul C.U. n. 2 del 4 luglio 2111,
pag. 99,
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Mondragonese C5, di infliggere alla società Tonia
Futsal, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.