Il Giudice sportivo si è espresso in merito alle gare tra Lpg Group-San Marco e Green Park-Atletico Pagani sospese dai rispettivi arbitri per una tentata aggressione ai loro danni, aggiudicando la vittoria a tavolino per il team afragolese ed i ragazzi di Campitiello. Ecco quanto si apprende dal comunicato ufficiale:
GARA SONFIDITALIA CALCIO A 5 – SAN MARCO 2006 DEL 27/10/2012
Il G.S.T., sentito il direttore di gara per gli opportuni chiarimenti, rileva che la manata ricevuta dal calciatore precedentemente espulso era di particolare violenza così come l’atteggiamento minaccioso del calciatore che provocava allo stesso direttore di gara uno stato di confusionale che non gli consentiva di proseguire la gara e che, pertanto, lo vedeva costretto a sospendere la gara
definitivamente. In applicazione dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Sonfiditalila Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli, rimanda al Comunicato Ufficiale di venerdì 2 novembre u.s.
GARA GREEN PARK – ATLETICO PAGANI DEL 3/11/2012
Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, rileva che al 20° minuto del sec ondo tempo il direttore di gara espelleva il calciatore Caruccio Michele della società Green Park che lo aveva ripetutamente ingiuriato e che, alla notifica del provvedimento disciplinare, lo stesso calciatore lo colpiva in maniera violenta e brutale con cinque pugni al volto che lo raggiungevano al
labbro, ai denti ed all’occhio destro facendolo accasciare al suolo, provocandogli fortissimi giramenti di testa ed un senso di stordimento che gli impedivano, ovviamente, di continuare la gara, che, pertanto, veniva sospesa definitivamente. Per tali motivi in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Green Park la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché l’ammenda di € 300,00 (di cui € 150,00 imputabili al calciatore Caruccio Michele, in conformità di quanto sancito dall’art. 19, comma VI, del C.G.S., pubblicato sul C.U. n. 75/A del 27/9/2011, della F.I.G.C., riportato in allegato al C.U. n. 30 del 6/10/2011, del CR Campania.