La sentenza del giudice sportivo per la sfida Torrino-Marigliano
GARA DEL 05.01.2008: TORRINO SPORTING CLUB C5 – MARIGLIANO 94 CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla societ? MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 avverso la sospensione
dell?incontro TORRINO SPORTING CLUB C5 ? MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 decretata
dall?arbitro all?inizio del secondo tempo per impraticabilit? del terreno di gioco.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto secondo i termini, rileva:
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia
comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall?art. 17, co.1 del
C.G.S., per responsabilit? oggettiva determinata dalla carenza di manutenzione della
copertura dell?impianto dove si svolgeva la gara. Sostiene, infatti, la ricorrente che
l?impermeabilizzazione del soffitto era precaria, tanto che nel corso del primo tempo gli
arbitri erano pi? volte costretti a sospendere il gioco per far asciugare il terreno. All?inizio
del secondo tempo il direttore di gara, rilevato che il problema, oltre a perdurare, si era
andato aggravando, sospendeva definitivamente la gara ritenendo che non ci fossero pi? i
presupposti idonei a salvaguardare l?integrit? fisica dei calciatori e il regolare svolgimento
della gara.
Premesso che la societ? TORRINO SPORTING CLUB C5 non ha ritenuto opportuno
controdedurre, si rileva dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, come il
provvedimento sia stato adottato a causa delle copiose infiltrazioni d?acqua provenienti dal
soffitto dell?impianto sportivo caratterizzato da un tendone che, a seguito delle precipitazioni
aveva progressivamente perso l?impermeabilit? e che, pertanto, l?acqua aveva bagnato in
pi? punti il terreno di gioco recando grave pregiudizio per l?equilibrio e l?incolumit? dei
calciatori.
Nonostante il prodigarsi della societ? ospitante che si adoperava con ogni mezzo per
asciugare il parquet, nell?intervallo tra il primo ed il secondo tempo l?arbitro, resosi conto
che ogni tentativo risultava vano e che l?inconveniente non avrebbe potuto essere risolto,
dichiarava sospesa definitivamente la gara.
Considerato che le societ? che partecipano al campionato di serie A ed A2 hanno l?obbligo di
disputare le gare interne in un impianto al coperto che risponda ai requisiti richiesti dal
Regolamento impianti sportivi della Divisione Calcio a Cinque, rilevato che motivo della
sospensione definitiva dell?incontro deve essere ascritto al cattivo stato di manutenzione
della copertura dell?impianto che non si ? dimostrato in grado di reggere tale evento
atmosferico del quale non risulta provata l?eccezionale gravit?, si deduce che la societ?
ospitante ? responsabile ai sensi dell?art 17, co. 1 della mancata conclusione dell?incontro. A
sostegno di quanto sopra vedasi la decisione adottata della C.A.F. con comunicato n?41/c
del 09.03.2006 con la quale, decidendo analoga questione relativa ad una gara di serie A2,
veniva riconosciuta la responsabilit? oggettiva della societ? ospitante per i casi in cui la
sospensione dell?incontro per impraticabilit? del campo fosse riconducibile al cattivo stato di
manutenzione o logoramento della copertura dell?impianto sportivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 29, del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.336 del
09.01.2008 e il C.U.n?1/2007, decide:
– di accogliere il ricorso comminando la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-6;
– nulla ? dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.