DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAIVANESE FUTSAL – GARA LE DUE TORRI MADDALONI / REAL CAIVANESE FUTSAL DEL 2.03.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 87 del 7.03.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico della società reclamante, l’ammenda di euro 130.00 “per invasione di campo ed ingiurie all’arbitro da parte di sostenitori”; a carico del calcettista De Rosa Sebastiano, la squalifica per quattro giornate di gara, “perché espulso per doppia ammonizione, al termine della gara contestava ed ingiuriava l’arbitro”; ed infine, a carico del calcettista Somaripa Luca, la squalifica per tre giornate di gara “per aver protestato ed ingiuriato all’indirizzo dell’arbitro”. Con tempestivo ricorso, la società reclamante ha proposto ricorso avverso le citate decisioni. La società ritiene che la sanzione pecuniaria sia ingiusta e non adeguata: ingiusta, in quanto, nell’invasione, sarebbe risultato un comportamento collaborativo da parte dei dirigenti e calcettisti della società; non corrispondente all’effettiva gravità e, quindi, non equa, in rapporto – ad avviso della reclamante – alle sanzioni inflitte per casi analoghi. La società contesta anche le squalifiche ai propri tesserati. Le giornate inflitte ad essa appaiono eccessive, perché sia il calcettista De Rosa Sebastiano che Somaripa Luca si sono resi responsabili di proteste, ma non di ingiurie nei confronti del direttore di gara. L’arbitro, per contro, in sede di rapporto, ha riferito con grande precisione sia i fatti accaduti che i comportamenti sanzionati. Deve sottolinearsi che, come da costante giurisprudenza, il rapporto dell’arbitro costituisce fonte di prova privilegiata. Questo Collegio ritiene, anche per l’enunciata motivazione, di non potersi discostare da quanto riportato dall’arbitro, con particolare riferimento alla circostanza che la società reclamante non ha prodotto documentazione probante, idonea a confutare quanto refertato dal direttore di gara. P.Q.M. DELlBERA di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Caivanese Futsal.
Iniziamo questo comunicato riportando la risposta dalla federazione al nostro reclamo contro le sanzioni ricevute in seguito alla partita in epigrafe. I fatti sono stati già ampiamente descritti in comunicati precedenti, pertanto ci limiteremo semplicemente ad analizzarla criticamente. La nostra reazione, sebbene potrebbe essere di rabbia, si limita al semplice rammarico. Siamo rammaricati perché per l’ennesima volta c’è la prova tangibile che la federazione, in questo caso nella sua versione giustizia sportiva, non tutela chi fa sacrifici per questo sport. Sia ben chiaro che le nostre rimostranze non nascono dall’esito contrario del reclamo, visto che il responso negativo è lecito, ma riteniamo che le motivazioni fornite non siano altro che l’ennesima presa per i fondelli nei nostri confronti da parte di chi “vive e si sostiene” grazie ai generosi contributi che ogni anno centinaia di società come la nostra versano per partecipare ai campionati federali. In cambio riceviamo una NON risposta ad una nostra precisa richiesta, segno ennesimo di incompetenza di tutte le figure federali e non, dalla dirigenza agli arbitri, di superficialità nei giudizi, di mancanza assoluta di rispetto nei nostri confronti. Ma procediamo per gradi. Come richiesto dagli organi federali, in tempi record (1-2 giorni), presentiamo ricorso contro le sanzioni e le squalifiche ricevute. Ci attendiamo una risposta soddisfacente, poiché chi giudica può sfruttare la lunga pausa di Pasqua che, pensiamo inconsciamente,“capita proprio nel momento giusto perché aiuterà a valutare bene le cose”. Dopo tre settimane di continui tentativi di contatto telefonico con la federazione, non riusciamo a interagire con chi è direttamente responsabile della giustizia sportiva, ricevendo come risposta sempre quella di chiamare in un secondo momento. Dopo più di 3 settimane (reclamo presentato in data 14/03) riceviamo con stupore la risposta dal Comunicato emesso il 04/04. Ci preme analizzare questa risposta. Il nostro reclamo si basava principalmente sull’uso improprio da parte del direttore di gara nel suo referto del termine “ingiuria”, elemento preponderante che ha comportato le squalifiche pesanti dei nostri calcettisti. Abbiamo fatto presente che la parola “INGIURIA” (per il codice penale del nostro ordinamento) è definita quale “un delitto posto in essere da chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente”, prevedendo all’uopo, come pena, addirittura la reclusione quale estrema lesione del bene supremo della libertà umana. Essendo dunque tale parola facilmente travisabile o utilizzabile in modo non corretto, abbiamo chiesto che la federazione convocasse il direttore di gara, e come controparte noi, per chiedere in via esplicita le presunte parole che i nostri calcettisti gli hanno proferito, al fine di carpire se si potesse trattare o meno di ingiurie. La risposta ricevuta dimostra che non solo ciò non è stato fatto, ma che è stato dato per scontato che si trattasse proprio di frasi “ingiuriose”. Questo a nostro avviso crea un precedente; in sostanza bisogna pregare ogni settimana che il direttore di gara abbia una preparazione culturale tale da conoscere il significato delle parole che normalmente usa nel gergo comune, e sperare che non le usi in modo improprio perché questo può comportare sanzioni uguali o peggiori di quanto a noi capitato. Sottolineiamo che queste sanzioni non sono inferiori, e ne è ricca la giurisprudenza sportiva, a quelle comminate a tanti calcettisti che si sono macchiati di risse in campo o di episodi violenti. Pertanto la presunta (perché è ancora tale fino a prova contraria concreta) ingiuria equivale ad una rissa o ad un comportamento violento. Evidenziamo ancora che la “grande precisione nella descrizione degli eventi” citata nella risposta della federazione non è altro che la frase testuale riportata nel referto arbitrale “i calciatori hanno protestato platealmente ed ingiuriato nei confronti dell’arbitro”. Riteniamo dunque che una risposta del tipo “il rapporto dell’arbitro costituisce fonte di prova privilegiata. Questo Collegio ritiene, anche per l’enunciata motivazione, di non potersi discostare da quanto riportato dall’arbitro” non sia adeguata alle nostre precise richieste di chiedere la verifica dell’uso corretto (o la conoscenza del significato) del termine “ingiuria”, il che dimostrerebbe o l’assoluta inutilità del reclamo in un frangente di tal tipo o l’assoluta superficialità della giustizia sportiva nel giudicarlo. Non entriamo nel merito della sanzione pecuniaria; anche qui una presunta invasione con lode alla dirigenza per un pronto intervento collaborativo, è sanzionabile alla pari di un’invasione di tifosi che aggrediscono giocatori della squadra avversaria (caso recente riportato nel nostro reclamo). Andando avanti, apprendiamo con sarcasmo che ci viene contestata l’assenza nel reclamo di “elementi probanti”. Ci chiediamo quali siano gli elementi probanti da fornire in un contesto di tal tipo, se non un comunicato ufficiale (inoltrato alla federazione) della società contro la quale abbiamo giocato, il “Le Due Torri Maddaloni”, che non solo conferma l’assoluto ingigantimento di quanto riportato dall’arbitro, ma addirittura è una società che sportivamente parlando non ha interesse ad avvantaggiarci, visto che è con noi in piena lotta per il miglior piazzamento playoff possibile. Che forse per “elementi probanti” si intendono registrazioni audio delle conversazioni arbitro-giocatori, (visto che si trattava di dimostrare l’assenza di frasi o parole “ingiuriose” pronunciate), magari da effettuarsi munendo i calciatori di appositi microfoni o registratori da portare nei calzoncini? Si rammenta ad una federazione forse con poca memoria, che in un famoso Pomigliano-United Colours, fu rigettato un reclamo degli ospiti che rilevava, attraverso un video dell’episodio incriminato, una palese ingiustizia ricevuta, con la motivazione che anche le prove audio e video non avevano “potere” su quanto l’arbitro comunicava. Infine ci preme sottolineare che pagheremo la tassa in quanto il nostro reclamo non è stato accolto. Basta questo per spiegare il perché il responso è stato negativo? Dobbiamo pensare che ci sia poca voglia di perdere tempo con scartoffie di questo tipo, nonostante sia questo il compito della giustizia sportiva? O, cosa ancor più grave, dobbiamo credere alla malafede e alla prevenzione nei nostri confronti? Uno dei nostri motti è “nati per vincere”; forse non sempre si riesce a vincere, ma per indole siamo abituati a lottare sempre. Anche in questo caso abbiamo preferito non tirarci indietro e per questo, nonostante la nostra è una battaglia contro i “mulini a vento”, non ci fermeremo e continueremo a far valere all’infinito le nostre ragioni. E come sempre ci rimboccheremo le maniche e daremo ancora di più sul campo, con la consapevolezza che le insidie da superare non provengono solo dagli avversari che settimanalmente affrontiamo in campionato.