GARA DEL 22/01/2011: REAL NAPOLI FUTSAL – LORETO APRUTINO C5
Reclamo preposto dalla società LORETO APRUTINO C5 avverso l'esito della gara
REAL NAPOLI FUTSAL- LORETO APRUTINO C5
Il Giudice Sportivo,
con il gravame in esame regolarmente prodotto nei termini, la ricorrente
chiede che in danno della società convenuta sia comminata la punizione
sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17,co.5,lettera a)
del C.G.S., per aver provveduto a schierare nell'incontro in questione,
il calciatore Iribarne Sebastian Rodrigo in posizione irregolare di
tesseramento.
Sostiene la reclamante che il calciatore in questione sarebbe in
posizione irregolare in quanto attualmente tesserato presso una società
"Universida Autonoma De Asuncion" partecipante al Campionato Paraguayano.
Dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti
F.I.G.C., è emerso che la Federazione Italiana non ha rilasciato alcun
transfert alla Federazione Paraguayana a favore del nominato in oggetto,
né, tantomeno dalla suddetta Federazione ha ricevuto alcuna
comunicazione riguardante l'eventuale tesseramento provvisorio fatto
dalla stessa per il suddetto calciatore in oggetto. Ne consegue pertanto
che il tesseramento del nominato in questione presso la società Real
Napoli Futsal è valido dal 09.08.2010.e che aveva pieno titolo a prendere
parte alla gara svoltasi il 22.01.2011. richiamata in epigrafe.
P.Q.M.
Visti gli artt.17,24,29,34 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di
cui al C.U.N.374 del 26.01.2011 decide:
a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell'incontro REAL NAPOLI FUTSAL LORETO APRUTINO C5
5-2
b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
"
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a
Cinque
(Renato Giuffrida)
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa
Divisione entro e non oltre il 18/02/2011.